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La presidenza belga passa la palla ai Paesi membri dell’Unione per l’approvazione del nuovo testo. Value for money, benchmark e incentivi i temi caldi: si cerca un accordo per i voti di fine giugno
Dopo tanta attesa, la bozza di compromesso del Consiglio UE sulla Retail Investment Strategy è finalmente arrivata. Nella nota diffusa durante la riunione di lavoro del 21-22 maggio è infatti possibile trovare un testo che testimonia l’intesa sui principali temi ancora oggetto di dibattito: le norme sul value for money, i benchmark e gli incentivi. Un traguardo che consegna la palla gli Stati membri, chiamati a inviare le proprie osservazioni entro il meeting del 3-4 giugno affinché la presidenza belga possa raggiungere un accordo e poi votare la proposta sia in seno al Coreper il 19 giugno e sia all’Ecofin il 21 giugno.
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Value for money e Benchmark
Nel testo di compromesso viene ripreso il tema dei benchmark come strumento per l’individuazione dei prodotti di investimento che presentano un maggiore rischio di insufficiente “value for money”. In linea con quanto proposto dalla Commissione Econ del Parlamento UE, i parametri in questione sono concepiti come strumento per l’attività di supervisione e vigilanza delle autorità competenti al fine di individuare i valori anomali secondo una metodologia comune. Si noti, per inciso, che il testo sostituisce l’espressione “benchmark europei” con “benchmark dell’Unione”, intendendo così limitare il perimetro di osservazione agli Stati membri.
Un importante elemento di diversificazione rispetto alla proposta avanzata dall’Eurocamera riguarda i parametri di riferimento nazionali. Se prima veniva infatti prevista la compresenza di benchmark europei per i prodotti commercializzati in più di un Paese membro (transfrontalieri) e nazionali per quelli domestici, il testo del Consiglio stabilisce che le autorità competenti possono essere autorizzate a elaborare e pubblicare propri indici di riferimento sui costi e sui risultati delle soluzioni di investimento fino a quando non ne saranno elaborati e pubblicati di adeguati indici falla vigilanza comunitaria.
Analisi dei peer group
Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati per specificare la metodologia che produttori e distributori devono usare per eseguire il processo di valutazione “value for money”, ossia il confronto con prodotti di investimento dalle caratteristiche simili. Una pratica che dovrebbe aumentare l’obiettività e la comparabilità peer to peer. Tali aggregazioni saranno istituite a partire da informazioni obbligatorie a norma del diritto dell’Unione, quali ad esempio i documenti contenenti le informazioni chiave, e sulla base di dati che l’Esma e l’Eiopa dovranno mettere a disposizione degli operatori dopo aver utilizzato indici di riferimento della vigilanza comunitaria.
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Mandato a Esma
L’Esma, previa consultazione dell’Eiopa e delle autorità competenti dovrà elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto, il tipo di dati, i dettagli dei costi e degli oneri, i formati dei dati, i metodi, le disposizioni, la frequenza, la data di inizio delle informazioni da comunicare alle autorità competenti. Seguirà poi un passaggio presso la Commissione entro il 16 aprile 2027 affinché questa le approvi.
Accesso ai dati: entità con legittimo interesse
Per consentire di elaborare indici di riferimento basati su dati affidabili e per aumentare tanto l’obiettività quanto la comparabilità dei gruppi di riferimento, l’industria sarà tenuta a segnalare i dati necessari alle autorità competenti per la successiva trasmissione. L’Esma fornirà poi l’accesso alle informazioni su base non discriminatoria addebitando commissioni di servizio non superiori ai costi diretti sostenuti. La seguente di soggetti potrà invece entrare in possesso dei dataset senza costi ma solo per adempiere alle rispettive responsabilità: qualsiasi istituzione, organo o organismo Ue; qualsiasi autorità competente designata da uno Stato membro a norma di un atto legislativo dell’Unione (accesso illimitato su base non anonima e non aggregata); qualsiasi membro del sistema statistico europeo; qualsiasi istituzione, organo o agenzia governativa di uno Stato membro; qualsiasi istituto d’istruzione e formazione destinato esclusivamente alla ricerca, al mondo accademico, alle organizzazioni giornalistiche e alle organizzazioni non governative.
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La disciplina degli incentivi
Il documento che riporta il testo di compromesso si concentra anche sulla disciplina degli incentivi nei servizi di investimento (MiFID 2) e nella distribuzione di prodotti assicurativi (IDD). Se il testo è allineato alla proposta di escludere il divieto di incentivi nei servizi di ricezione e trasmissione ordini, sposando così la linea del Parlamento e non quella della Commissione, ne viene confermato lo stop nella gestione di portafogli. In ultimo, si fissano quattro principi generali in materia da applicare alle imprese nell’ambito sia della MiFID 2 sia della IDD: gli inducements non devono costituire un incentivo a offrire o raccomandare un determinato strumento o servizio finanziario; il loro livello deve essere proporzionato al valore dello strumento finanziario o del servizio reso al cliente; quelli pagati o ricevuti da entità del gruppo vanno trattati come se fossero pagati o ricevuti da terzi; non possono essere un beneficio per l’impresa, i suoi azionisti o dipendenti senza che vi sia un beneficio tangibile per il cliente.
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L’ammissibilità degli incentivi viene inoltre assoggettata a specifici requisiti che sostanziano il dovere di agire con onestà e professionalità nel migliore interesse del cliente, il cosiddetto Best Interest Test: la politica degli incentivi deve tener conto anche di criteri qualitativi come la conformità alle norme; la loro struttura va disegnata al fine di accrescere la qualità del servizio reso al cliente; non possono essere corrisposti, in via prevalente, prima della prestazione del servizio; l’impresa di investimento deve poter dimostrare che l’inducement sia stato preso in considerazione nell’ambito del processo di product governance e, in particolare, nella verifica dei costi dello strumento finanziario; devono essere messi in atto meccanismi per la restituzione al cliente in caso di immediato rimborso oppure quando sia stata posta una minaccia all’interesse del cliente; il calcolo del valore deve essere chiaro, comprensibile e trasparente.
Qualcosa di nuovo
Il documento di compromesso del Consiglio sulla disciplina degli incentivi si discosta quindi sia dall’originaria proposta della Commissione sia dalle modifiche avanzate in sede parlamentare. Da un lato vengono ripresi alcuni elementi della Direttiva già in vigore e dall’altro si introducono nuovi requisiti che tendono a collegare la disciplina degli incentivi al processo di product governance, con particolare riferimento al “value for money”.
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