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Nuovo step per la direttiva sulla UE Retail investment strategy. Dalle performance alla sostenibilità, ecco le modifiche proposte dalla presidenza belga
Dopo l’approvazione della bozza di compromesso da parte della Commissione Econ del Parlamento europeo, prosegue l’esame della direttiva sugli investimenti al dettaglio (Ris) da parte del Consiglio dell’Unione. Facendo seguito al contributo presentato in precedenza da quella spagnola, l’attuale Presidenza belga ha infatti proposto agli Stati membri un testo di compromesso nella riunione del gruppo di lavoro sui servizi finanziari tenutasi l’8 aprile.
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Gli scenari di performance nel Kid
Il testo di compromesso riporta alcune modifiche alla proposta della Commissione sul regolamento Priip n. 286/2014. Si tratta di variazioni che mirano a offrire maggiore flessibilità riguardo la metodologia di calcolo e la presentazione delle performance. Consentirebbero la possibilità di sostituire gli scenari di risultato per gli Oicvm, i Fia e le polizze assicurativi unit-linked con i risultati passati: una soluzione che migliorerebbe l’attuale regime, in cui le prestazioni passate devono essere comunicate in un documento a parte. La presidenza belga propone quindi di modificare l’articolo 8 del regolamento in questione sostituendo l’espressione “scenari di performance appropriati” con “informazioni appropriate sulla performance”. E di fare in modo che l’Esa presti particolare attenzione alla necessità di semplicità, chiarezza e comparabilità nell’esaminare le diverse opzioni per il calcolo e la presentazione di tali informazioni: ad esempio, sovrappesando vantaggi e svantaggi dell’inclusione nel Kid dei risultati passati, degli scenari di rendimento o di entrambi.
La sostenibilità del prodotto
La maggior parte degli Stati membri è favorevole all’inclusione nel Kid di un riferimento alla sostenibilità del prodotto e alle relative informative di Sustainable Finance Disclosure Regulation (Sfdr). Per quanto riguarda l’inclusione di una dichiarazione basata sul regolamento Ue che disciplina la materia, vige invece una maggiore cautela: i Paesi sostengono infatti che possa essere fuorviante per gli investitori e che gli stessi articoli 8 e 9 non dovrebbero essere utilizzati come etichette.
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Strumento interattivo per il Kid
In merito alla creazione di un Key information document (Kid) personalizzato tramite un strumento interattivo, la presidenza ha preso atto delle preoccupazioni espresse e ha proposto di chiarire che un’eventuale tool è sì destinato a generare una presentazione personalizzata delle informazioni chiave ma senza costituire un Kid su misura. Non solo: è stata anche ipotizzata una data di applicazione di 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo.
Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
Un secondo blocco di argomentazioni e proposte riguarda la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza ai sensi della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e della direttiva sulla distribuzione assicurativa. La proposta è di apportare alcune modifiche all’articolo 25, paragrafo 1, della Mifid e all’articolo 30, paragrafo 1, della Idd ma anche di suddividere l’articolo 25 in due paragrafi diversi per distinguere chiaramente quale test debba essere effettuato e per quale servizio di investimento (adeguatezza o appropriatezza). Per quanto riguarda l’avvertimento da fornire ai clienti, la nuova presidenza ha suggerito di aggiungere “informazioni incomplete”: se i dati sugli elementi necessari da raccogliere non sono completi, non sarà cioè possibile valutare quanto lo strumento finanziario previsto risulti adeguato o appropriato.
Uno Stato membro ha osservato che anche le “informazioni ridondanti e contraddittorie” possono avere un impatto negativo sulla qualità della valutazione. Sebbene ciò sia vero, il direttivo belga ha sostenuto che le società siano tenute ad allertare i clienti qualora questi forniscano dati contraddittori ma non debbano richiedere loro informazioni che non siano utili alla valutazione dell’adeguatezza o dell’adeguatezza. Una proposta cui si unisce quella di allineare la formulazione tra Mifid e Idd.
Per quanto attiene alla valutazione di appropriatezza, l’idea è di superare la precedente proposta e modificare i due articoli nel senso di sopprimere ogni riferimento alla tolleranza al rischio così come alla capacità di sopportare le perdite. Il tutto sulla scorta della convinzione che possano portare a incertezze giuridiche per le imprese sulla natura del servizio offerto al cliente. Secondo i belgi, l’aggiunta di questo tipo di informazioni rischia infatti di dare l’impressione che venga fornita una consulenza poiché si tratta degli stessi dati che vengono raccolti per la valutazione di adeguatezza. Inoltre, è opinione dell’esecutivo che tale pratica richieda alle società di modificare i loro attuali questionari. Senza dimenticare la difficoltà nello spiegare ai clienti, sebbene sia loro facoltà rifiutarsi di fornire le informazioni in oggetto, la valutazione può avvenire comunque. In considerazione di tutti questi fattori.
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Il requisito della diversificazione del portafoglio
La presidenza ha inoltre proposto di modificare la formulazione del considerando 34 in modo da prevedere la possibilità di non prendere in considerazione la diversificazione del portafoglio quando il cliente non è disposto a fornire informazioni sui portafogli esistenti presso altri intermediari oppure se richiede consulenza riguardo uno specifico strumento finanziario o classe di attività in ordine a un’esigenza specifica (in cui la diversificazione è difficile da ottenere). Non solo: si suggerisce di chiarire che, in caso di consulenza una tantum senza informazioni, la diversificazione del portafoglio potrebbe essere ottenuta mediante strumenti che consentono una diversificazione dei rischi grazie alla composizione patrimoniale del prodotto sottostante.
Il test del “best interest”
Sul tema del “best interest”, la presidenza ha invece proposto di aggiungere elementi del test come le garanzie supplementari limitate alle situazioni di consulenza non indipendente nella considerazione che esse sono volte a gestire i conflitti di interesse del servizio in sostituzione del test di miglioramento della qualità (Mifid) e del test di non pregiudizio (Idd) e quindi a aumentare la qualità della consulenza. Ciò significa che dovrebbero applicarsi solo alle situazioni in cui sia prevista prevedono la possibilità di ricevere o pagare incentivi.
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L’appropriata gamma di strumenti
Una discussione è sorta tra i diversi Stati membri riguardo al concetto di “appropriata gamma di prodotti” e sul fatto questa possa essere o meno soddisfatta nel caso di un solo fornitore (captive). La presidenza ha elaborato due possibili opzioni a riguardo: nella prima, il requisito potrebbe essere soddisfatto fornendo consulenza sui prodotti di uno o più player con la considerazione che una gamma adeguata può essere soddisfatta anche su un singolo prodotto quand’esso offra un range adeguato di attività di investimento sottostanti (prodotti multi-opzione o “Mop”); nella seconda, viene invece proposta la rimozione del requisito sulla base dell’osservazione che la gamma non è determinata durante la valutazione di adeguatezza ma nel processo di governance del prodotto dei distributori: essi decidono cioè gli strumenti che intendono consigliare ai clienti, tenendo conto del mercato di riferimento e della strategia distributiva individuati.
L’efficienza dei costi e il “Value for Money”
Sembra che non ci sia un consenso tra gli Stati membri su come vada intesa l’efficienza dei costi ma la presidenza è del parere che la direttiva omnibus dovrebbe contenere una sola nozione. Di qui il suggerimento di distinguere il concetto da quello di rapporto qualità-prezzo o value for money, poichè esso fa parte del processo di governance del prodotto. Le imprese lo considerano per un mercato di riferimento identificato ma ciò non comporta una valutazione preliminare dell’adeguatezza: a tale riguardo, la Presidenza fa riferimento al chiarimento operato nella Mifid Livello 3 dall’Esma. Inoltre, l’organo operativo sottolinea che l’efficienza in termini di costi nel contesto della consulenza si riferisce alla valutazione degli oneri associati alle caratteristiche dei prodotti identificati come rispondenti agli obiettivi del cliente e al loro impatto sul rendimento atteso. Ciò non significa offrire il prodotto più economico ma è pacifico che i costi del prodotto e le sue caratteristiche giocheranno un ruolo importante nella valutazione, la quale può essere ulteriormente elaborata mediante disposizioni di livello 2.
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