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Via libera dalla Commissione per gli affari economici e monetari ai progetti di relazione sul pacchetto Retail Investment Strategy. La palla passa alla plenaria di Strasburgo, che voterà il 22 aprile. Ecco le novità rispetto alla proposta formulata dalla Commissione UE quasi un anno fa
Via libera dalla Commissione per gli affari economici e monetari (Econ) del Parlamento Europeo ai progetti di relazione sul pacchetto Retail Investment Strategy (RIS). Il testo che modifica le direttive comunitarie sulla protezione degli investitori al dettaglio è stato infatti approvato mercoledì 20 marzo con 32 voti favorevoli, 21 contrari e un’stensione. Un traguardo che apre la strada a due ulteriori step: la delibera della plenaria di Strasburgo, e i negoziati inter-istituzionali, che partiranno con l’inizio della prossima legislatura. Ecco cosa prevede il nuovo documento e quali novità sono state introdotte rispetto alla proposta formulata dalla Commissione a maggio 2023.
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Incentivi e ‘best interest’: non più solo un tema di costo
Sia la Commissione sia il Parlamento credono che le disposizioni attuali, secondo le quali il pagamento o la ricezione di incentivi è consentita purché questi siano intesi a migliorare la qualità del servizio, non siano state sufficientemente efficaci nell’attenuare i conflitti di interesse. La direttiva si propone quindi di eliminare tali criteri e di introdurre un nuovo approccio, sia nella Mifid 2 che nella IDD, allo scopo di chiarire il principio dell’agire nel ‘migliore interesse’ del cliente. Il nuovo testo approvato dall’Econ prevede in tal senso che i consulenti finanziari debbano basare la loro attività su una gamma adeguata di prodotti finanziari e che questi siano adatti alle esigenze del destinatario. La gamma di soluzioni offerte dovrebbe cioè tenere conto del modello di business dell’impresa e degli obiettivi di investimento dell’acquirente. Non solo: una volta individuati gli strumenti adatti, gli advisor sono chiamati a raccomandare solo quello più efficiente sulla base di fattori come performance e livello di rischio ma anche oneri altri eventuali elementi qualitativi.
Resta dunque l’insistenza sul test del ‘best interest’ per valutare la legittimità degli incentivi ma, mentre la Commissione enfatizzava solo il criterio del costo, il Parlamento lo inserisce ora in una pluralità di variabili. Ciò non significa che, per gli eurodeputati, questo parametro non sia importante: qualora i consulenti scelgano di raccomandare un prodotto equivalente più dispendioso, il nuovo testo impone infatti loro di fornirne giustificazione obiettiva e conservare la registrazione di tale giustificazione. E nel caso in cui non ci siano scelte migliori per il risparmiatore, il diktat è di astenersi dal fornire consigli di qualsivoglia tipo. Ultima novità: l’eliminazione del divieto di pagamento e ricezioni degli inducements nei servizi di raccolta e trasmissione degli ordini, che era invece contenuto nel testo del maggio 2023.
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Clausola di revisione, slittano i termini
Nella proposta di direttiva della Commissione era previsto che, dopo tre anni dall’entrata in vigore, venisse effettuata una valutazione sull’efficacia della nuova normativa con la possibilità di interventi più restrittivi nel caso in cui non si fossero osservati miglioramenti in termini di costi dei prodotti e dei conflitti di interesse associati agli incentivi. La versione approvata dal Parlamento non disconosce il potere di verifica in capo a Bruxelles, previa consultazione di Esma e Eiopa, ma sposta il passaggio a cinque anni dalla adozione della regolamentazione tecnica (Rts).
Confermato l’approccio ‘value for money’
La proposta della RIS è intesa a rafforzare le politiche e prassi di governo dei prodotti finanziari, oltreché assicurativi, mediante l’approccio del ‘value for money’. Ebbene, il documento uscito dall’eurocamera conferma la centralità del tema: per garantire un buon rapporto qualità-costo ai risparmiatori, le imprese autorizzate (a norma della direttiva MiFID II e Idd) a progettare o distribuire prodotti di investimento devono disporre di processi di fissazione dei prezzi chiari. Tali processi devono cioè contenere una chiara identificazione e quantificazione degli oneri in capo agli investitori, compresi quelli di distribuzione, oltre a garantire che siano giustificati e proporzionati rispetto sia alle caratteristiche del prodotto stesso sia agli obiettivi e alle esigenze del target market identificato.
I benchmark dei costi: il ruolo delle Autorità
Al fine di rendere più obiettivo il processo di determinazione dei prezzi è necessario dotare operatori e autorità competenti di uno strumento che consenta un confronto efficiente e oggettivo degli oneri dei prodotti di investimento. Se l’originaria proposta della Commissione prevedeva in tal senso di demandare ad Esma ed Eiopa la definizione di una benchmark di costo per tutti i veicoli finanziari e assicurativi, le modifiche del Parlamento vanno nel senso di dare maggiore incisività alla definizione degli strumenti necessari per valutare i costi dei prodotti. Nello specifico, si è ritenuto che il quadro di riferimento non debba in alcun modo portare a una regolamentazione dei prezzi ma abbia piuttosto lo scopo di consentire alle sole autorità una migliore vigilanza sul mercato e la possibilità di individuare potenziali valori anomali per garantirne la rettifica. In questa accezione, tali indici non potranno quindi essere divulgati al pubblico e dovranno considerare le caratteristiche qualitativo-quantitative delle soluzioni offerte. Il testo di Strasburgo prevede inoltre l’applicazione di diversi regimi di vigilanza per i prodotti distribuiti in diversi Stati membri rispetto ai corrispettivi domestici: per quelli venduti in più di uno Stato membro, sarà dato a Esma e Eiopa il compito, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, di elaborare parametri di riferimento europei; quelli accessibili in uno solo Stato dovrebbero invece essere soggetti a parametri di riferimento nazionali elaborati dalle autorità relative autorità, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione Ue elaborate proprio da Esma ed Eiopa
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Product governance ancora centrale
Nell’ambito dei requisiti in materia di governance dei prodotti, gli sviluppatori e i distributori di soluzioni al dettaglio pre-assemblate dovrebbero effettuare una valutazione comparativa sulla base di un peer group non solo definito dall’impresa di investimento e dall’impresa di assicurazione ma anche conforme ai criteri Esma-Eiopa. In tale valutazione, i distributori potranno fare affidamento sull’analisi del produttore: se il prodotto di discostasse da un parametro di riferimento pertinente, le autorità nazionali sarebbero autorizzate ad adottare misure correttive che vanno dall’obbligo di fornire una giustificazione, a quello di correggere il proprio approccio per conformarsi ai requisiti di governance fino al ritiro dal mercato. Inoltre, i produttori dovrebbero potere eseguire un’analisi comparativa sulle performance passate degli strumenti mentre una relativa ai costi dei servizi spetterebbe ai distributori.
Reporting alle Autorità: cosa cambia
Per consentire ad Esma ed Eiopa di elaborare benchmark di costo che siano basati su dati affidabili, Commissione e Parlamento concordano sulla necessità che i produttori e i distributori siano tenuti a comunicare i dati necessari alle autorità competenti per la successiva trasmissione ai due enti. Al fine di minimizzare i costi connessi a tale attività ed evitare inutili duplicazioni, anche Strasburgo prevede quindi che i dataset si basino il più possibile sugli esistenti vincoli di informativa e comunicazione. Esma ed Eiopa stesse, nella visione dell’organo legislativo Ue, saranno poi chiamate a elaborare norme tecniche di regolamentazione per determinare i formati, la frequenza e la data di inizio delle informazioni da segnalare.
Fondi di investimento
Anche nel nuovo regime, inoltre, le società di gestione degli Oicvm e dei Fia devono mantenere un processo di determinazione dei prezzi che impedisca di addebitare agli investitori costi non dovuti e che garantisca oneri sia giustificati in senso generale sia proporzionati nel contesto del valore complessivo fornito ai partecipanti. Un concetto che si rifà nuovamente alla valutazione delle caratteristiche del prodotto, dell’obiettivo di investimento, del livello di rischio e dei rendimenti attesi dei fondi. Il tutto a garanzia di spese comparabili a quelli di prodotti analoghi.
Regole più stringenti per i finfluencer
Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che si avvalgono di finfluencer per svolgere le loro comunicazioni di marketing dovrebbero rispettare numerosi requisiti. Tra questi, concludere con i content creator in qustione un accordo scritto che definisca il contenuto del loro rapporto in termini di portata e natura delle attività. Previsto anche l’obbligo, su richiesta, di fornire all’autorità competente la loro dentità e i loro dati di contatto nonché quello di effettuare controlli periodici sulle attività svolte per garantirne la conformità alla direttiva.
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