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Nel disegno di legge delega e nella relazione illustrativa mancano i riferimenti alla creazione di un’unica categoria di “redditi finanziari”, superando così l’ormai anacronistica distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria
La riforma fiscale ha iniziato a prendere forma con la definizione del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo delinea in modo molto sintetico, anche rispetto ad analoghe iniziative intervenute in passato, il perimetro del processo di revisione del sistema fiscale italiano e delle tempistiche entro le quali questo processo dovrà concludersi.
Al tempo stesso però, lo schema di delega prende in considerazione tutti gli aspetti del sistema fiscale prevedendo la revisione dell’Irpef, dell’Ires, delle addizionali comunali e regionali e del catasto, il graduale superamento dell’Irap, la razionalizzazione dell’Iva e delle altre imposte indirette, senza tralasciare le attività di riscossione.
Si tratta di una complessa attività di rivisitazione del sistema fiscale italiano da concludere con un’opera di codificazione delle disposizioni legislative vigenti.
[…]
Che cosa resta da fare
[…] assumono specifico rilievo le misure fiscali introdotte, a decorrere dal 2017, per i Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ordinari e, di recente, per i Pir alternativi, nati entrambi con il principale obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie, tradizionalmente concentrato su forme di investimento più liquide e a breve termine, verso impieghi di tipo azionario o obbligazionario nel tessuto produttivo del Paese.
Tuttavia, né il disegno di legge delega, né la relazione illustrativa contengono alcun riferimento alle misure di incentivo che sarebbe importante mantenere, rappresentando un volàno per lo sviluppo e la crescita delle imprese italiane.
Analogamente, nel testo della delega non si riscontrano altri due aspetti evidenziati dalla Commissione Finanze e che si ritengono condivisibili. Si tratta, in particolare, la creazione di un’unica categoria di “redditi finanziari”, superando così l’ormai anacronistica distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e l’unificazione del criterio e modifica della tassazione della previdenza complementare, tramite un intervento che preveda l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato e al contempo una modifica del regime di tassazione nella fase di erogazione delle prestazioni (cd. modello EET).
L’auspicio è che le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo della Commissione Finanze, nonostante non siano dettagliatamente riportate nel testo della delega, rimangano punti fermi affinché possa realizzarsi una riforma fiscale che sia effettivamente organica e strutturale.
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