CONTENUTO SPONSORIZZATO A CURA DI AEQUITAX
2,30 min
I trattati contro la doppia imposizione consentono, come noto, una significativa mitigazione dell’imposizione alla fonte sui dividendi esteri. Nel caso di investimenti diretti, la minore ritenuta convenzionale trova immediata applicazione. Per contro, qualora l’investimento sia effettuato attraverso un veicolo fiscalmente trasparente (FCP Lussemburghese o Irlandese), a quest’ultimo non possono essere applicate le previsioni convenzionali. I benefici pattizi possono, comunque, essere riconosciuti direttamente nei confronti dell’investitore, il quale può recuperare il differenziale, spesso significativo, tra l’imposizione ordinaria prevista nello Stato di residenza dell’emittente i titoli e quella convenzionale. Si pensi, ad esempio, agli investimenti in azioni statunitensi ove il gap tra l’aliquota ordinaria (30%) e quella pattizia (15%, 0% se fondi pensione) si traduce in un significativo importo dell’investimento effettuato che va perduto. Pertanto, l’investitore, al fine di recuperare la maggior imposta prelevata, può presentare istanza di rimborso all’Amministrazione Fiscale dello Stato di residenza dell’emittente i titoli, sì da vedersi riconosciuto il medesimo trattamento impositivo che sarebbe stato applicato nell’ipotesi di investimento diretto.
Aequitax S.A., società con sede a Lugano ed in Lussemburgo, rappresenta un network di professionisti operanti nel settore legale, fiscale e bancario; leader nel settore dei recuperi fiscali tax reclaim per clientela istituzionale italiana ed europea, da oltre quindici anni rappresenta il punto di riferimento e l’avanguardia nelle procedure di recupero della tassazione alla fonte applicata su dividendi distribuiti a veicoli, investitori istituzionali e persone fisiche.
Andrea Ballancin, avvocato, dottore commercialista e professore di diritto tributario all’Università del Piemonte Orientale, ci aiuta a comprendere meglio tale conveniente opportunità.
Il tema è quello della ritenuta alla fonte sui dividendi esteri in caso di investimenti indiretti. Può spiegare meglio?
Le previsioni delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non possono essere applicate direttamente nei confronti di un fondo fiscalmente trasparente, che, in quanto tale, non si qualifica come “persona residente” ai fini convenzionali. Tale soggetto non può, quindi, invocare le norme convenzionali.
In tal caso, v’è modo di richiedere l’applicazione dei benefici pattizi?
L’assenza di soggettività passiva dei fondi fiscalmente trasparenti non esclude, tuttavia, che, al ricorrere di determinate condizioni, il trattamento impositivo previsto dalla Convenzione sia riconosciuto in capo al partecipante il fondo. Risultano, infatti, applicabili i chiarimenti resi in sede Ocse nel Partnership Report, recepiti nel Commentario Ocse 2014 ed estesi anche ad entità diverse dalle partnership, che riconoscono ai soci dell’entità trasparente la legittimazione ad invocare i benefici convenzionali, in relazione alla quota di reddito loro imputata.
A quali condizioni?
È necessario che il reddito imputato ai partecipanti il fondo sia loro attribuito ai fini dell’imposizione nel rispettivo Paese di residenza. La stessa Amministrazione finanziaria ha, più volte, (risoluzioni nn. 17/E del 2006 e 167/E del 2008, richiamate nella circolare 6/E/2016 e, da ultimo, risposta n. 258/2021) chiarito che i partecipanti a un fondo estero trasparente possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso con il Paese in cui gli stessi risiedono, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza.
Tale condizione si ritiene verificata sia nel caso in cui quest’ultimo Stato qualifichi il fondo come fiscalmente trasparente e assoggetti ad imposizione gli utili in capo agli investitori, indipendentemente dall’effettiva percezione (c.d. “trasparenza fiscale”), sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei sottoscrittori, a cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statutari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza (c.d. “trasparenza economica”).
Vi sono altri requisiti in capo al percipiente e quale è l’imposizione applicata al ricorrere delle condizioni illustrate?
Non vi sono altri requisiti specifici in capo al partecipante il fondo. Anche in tal caso, come nell’ipotesi di investimento diretto, il trattamento convenzionale può essere riconosciuto qualora il percipiente integri tutti i presupposti di applicazione del Trattato, ossia possa essere considerato treaty entitled e beneficial owner del provento ricevuto. Il primo requisito presuppone, in particolare, l’assoggettamento ad imposizione, inteso conformemente al significato convenzionale, ossia come attribuzione del reddito ai fini dell’assoggettabilità a tassazione, anche solo potenziale. Il secondo che il percipiente ne sia l’effettivo beneficiario, senza obblighi legali oppure contrattuali di trasferire il flusso ad altro soggetto. Al ricorrere delle predette condizioni è, pertanto, possibile beneficiare del trattamento previsto dall’art. 10, paragrafo 2, del Modello Ocse, per cui la ritenuta sui dividendi non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei medesimi.
Quali iniziative può, quindi, intraprendere l’investitore per recuperare la maggior imposizione subita?
L’investitore, al fine di recuperare il maggior importo trattenuto e vedersi, quindi, applicato il medesimo trattamento impositivo spettante in caso di investimento diretto, deve presentare, nei termini, un’istanza di rimborso all’Autorità fiscale dello Stato di residenza dell’emittente i titoli chiedendo, al ricorrere dei descritti requisiti, l’applicazione del Trattato. È, quindi, importante che l’investitore che intenda cogliere tale vantaggiosa opportunità si attivi prontamente.