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La sperimentazione consentirà agli operatori di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le autorità di vigilanza
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 100 del 30 aprile 2021 è stato dato il via libera alla sandbox regolamentare italiana, uno spazio dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.
Il Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenuto nel Decreto “Crescita” n. 34 del 2019 e definisce le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
La sperimentazione consentirà agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le autorità di vigilanza: Banca d’Italia, Consob, Ivass.
Le autorità responsabili per la regolamentazione potranno a loro volta osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolare lo sviluppo del FinTech.
Con il nuovo provvedimento vengono disciplinate le attribuzioni del Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la composizione e le modalità di svolgimento delle riunioni.
Vengono inoltre definiti gli ambiti di applicazione della sperimentazione Fintech, i requisiti che le attività devono possedere per essere ammesse alla sperimentazione, i soggetti che possono richiedere l’ammissione alla sperimentazione e l’interlocuzione con le Autorità.
Il Regolamento infine delinea le modalità ed il contenuto della richiesta da presentare per l’ammissione alla sperimentazione, la durata massima del periodo di sperimentazione e l’istruttoria per l’ammissione alla sperimentazione, l’avvio e l’attività di sperimentazione, il registro ed il monitoraggio e il termine della sperimentazione.
I soggetti coinvolti
L’iniziativa della Sandbox Regolamentare è aperta sia a soggetti già sottoposti a vigilanza (Banche, Compagnie di Assicurazione, Sim, Sgr) da parte delle Autorità (Banca d’Italia, Consob, Ivass), sia a soggetti attualmente non vigilati ma che intendono svolgere un’attività soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza.
Alla Sandbox potranno inoltre accedere i soggetti che prestano servizi a favore delle entità vigilate a condizione che tali attività incidano sui profili oggetto di regolamentazione nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
I vantaggi regolamentari della sperimentazione
La sperimentazione si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell’Unione europea ed è caratterizzata da:
- requisiti patrimoniali ridotti;
- adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- definizione di perimetri di operatività.
A fronte di un’attività di innovazione tecnologica l’Autorità competente potrà rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista dalla legge e prevedere limiti all’operatività con riguardo al volume dell’attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata.
Inoltre, potrà essere consentita alle start-up FinTech l’adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e dal Codice delle assicurazioni private (CAP).
Le Autorità potranno derogare ad un proprio orientamento di vigilanza o ad un proprio atto di carattere generale, fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono.
L’ammissibilità del progetti innovativi
L’ammissione alla sperimentazione può essere consentita a condizione che l’attività soddisfi tutti i seguenti requisiti
- Attività dovrà avere caratteristiche significativamente innovative e, mediante l’impiego di nuove tecnologie, contribuire ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale.
- Per le modalità in cui è prospettato il progetto innovativo richiede la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza.
- Il progetto dovrà apportare valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
-benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, tutela dell’utente finale o costi;
-efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;
-applicazione meno onerosa o più efficace della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
-miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi.
Il progetto presentato alla Sandbox dovrà inoltre essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e prospettato come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario con una copertura finanziaria adeguata.
Durata della sperimentazione
Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi. È consentita una proroga, ai sensi dell’articolo 17, su richiesta motivata del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all’autorità o alle autorità di vigilanza che hanno disposto l’ammissione alla sperimentazione. La proroga è concessa per un periodo massimo di dodici mesi a condizione che il richiedente si impegni a adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione.
*Contributor FocusRisparmio
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