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La riforma del TUF segna un passaggio importante nel percorso di modernizzazione del mercato dei capitali italiano. Con il decreto legislativo n. 47 del 2026, attuativo della Legge Capitali, prende forma un intervento che mira a rendere il quadro normativo più chiaro, proporzionato e competitivo, con effetti rilevanti per il settore del risparmio gestito
Il provvedimento si inserisce in un percorso avviato dal MEF a partire dal 2020, volto a individuare e rimuovere alcuni ostacoli strutturali allo sviluppo del mercato domestico. In questa prospettiva, molte delle novità introdotte sono da ricondurre a due esigenze complementari: semplificare l’operatività degli intermediari e rafforzare il ruolo dei fondi nel finanziamento dell’economia reale.
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Società di paternariato
Nell’ottica di avvicinare l’ordinamento italiano ai modelli internazionali, così favorendo la canalizzazione degli investimenti anche esteri verso l’economia reale, viene introdotta una nuova tipologia di OICR: la “società di partenariato”, ispirata all’istituto anglosassone della limited partnership. Tale veicolo assume la forma di società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) con sistema di governance tradizionale, e ha un oggetto sociale esclusivo incentrato sull’investimento collettivo del patrimonio nelle forme del private equity e del venture capital, che può essere raccolto non solo mediante l’offerta delle proprie azioni ma anche mediante strumenti finanziari partecipativi e ulteriori modalità previste nello statuto. Sulla base delle previsioni introdotte nel TUF, la società di partenariato è un OICR di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei fondi al ternativi italiani riservati. Infatti, la raccolta del patrimonio è possibile solo nei confronti degli investitori professionali e delle ulteriori categorie di investitori che, ai sensi della normati va secondaria, possono partecipare a organismi dedicati a clientela istituzionale. Tale modello presenta significativi elementi di attrattività per gli investitori, in quanto la for ma societaria prescelta favorisce un efficace al lineamento di interessi tra gestori e investitori, determinato dal regime di responsabilità illimitata dei soci-amministratori, e il relativo assetto normativo prevede un’ampia autonomia statutaria nella disciplina dei diritti patrimoniali de gli investitori. Sarà tuttavia l’esperienza applicativa a stabilire se l’intervento legislativo sarà effettivamente in grado di promuovere l’investimento nei mercati privati e di rafforzare la competitività…

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