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Nasce una nuova categoria di fondi europei a lungo termine in cui tutela dell’investitore, accessibilità ai mercati privati ed economicità per le case prodotto vanno finalmente a braccetto
La revisione del regolamento Eltif costituisce uno dei punti del nuovo piano d’azione per rilanciare il progetto europeo dell’Unione dei mercati dei capitali.
La necessità di intervenire sul piano legislativo trova giustificazione nelle debolezze evidenziate sino ad ora dal mercato, tra cui risaltano lo scarso numero di fondi istituiti, l’entità ridotta delle attività gestite nette e il numero limitato di giurisdizioni in cui gli Eltif sono stati domiciliati. Caratteristiche che non hanno ancora consentito di realizzare appieno l’obiettivo principale degli strumenti, ovvero quello di mobilitare e convogliare capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale.
Al fine di garantire che il funzionamento del quadro Eltif risponda al suo obiettivo principale, il Regolamento Eltif 2.0 – accogliendo anche molte delle proposte di Assogestioni – introduce una serie di modifiche volte a migliorare l’attrattività della categoria per i gestori e a facilitare l’accesso a questi strumenti da parte degli investitori retail.
Per i gestori
Le modifiche destinate ad aumentare la flessibilità dei gestori nell’attuazione delle strategie d’investimento riguardano, in particolare:
- l’introduzione di regole d’investimento più snelle nel caso di Eltif commercializzati esclusivamente agli investitori professionali;
- l’abbassamento del limite minimo delle attività di investimento ammissibili dell’ELTIF (attività tipicamente meno liquide) dal 70% al 55% del capitale con conseguente possibilità di investire fino al 45% del capitale in attività ammissibili per gli Ucits (attività liquide);
- l’innalzamento dal 10% al 20% di alcuni limiti di concentrazione;
- l’ampliamento dell’attività d’investimento ammissibili (attività reali, paesi terzi, cartolarizzazioni STS) e delle imprese di investimento ammissibili (imprese finanziarie innovative; imprese quotate con capitalizzazione fino a un massimo di 1,5 miliardi di euro);
- l’ampliamento della gamma di strategie d’investimento indirette, come la possibilità di istituire fondi di fondi e di creare strutture master feeder. In particolare, con riferimento ai fondi di fondi, sono state estese le categorie degli organismi di investimento collettivo in cui gli Eltif possono investire (oltre agli Eltif, EuVECA ed EuSEF sono stati inclusi anche gli OICVM e i FIA UE gestiti da gestori di FIA UE – GEFIA UE). Tali organismi di investimento collettivo devono investire a loro volta in investimenti ammissibili e non devono aver investito essi stessi più del 10% del proprio capitale in altri organismi di investimento collettivo. Un Eltif non può investire più del 20 % del suo capitale in quote o azioni di singoli ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o FIA UE gestiti da un GEFIA UE e non può acquistare più del 30 % delle quote o delle azioni di un unico organismi di investimento collettivo;
- l’allentamento dei limiti di assunzione in prestito di liquidità e l’ampliamento delle possibilità di utilizzo dei prestiti di liquidità (anche per erogarli ad una impresa ammissibile);
- il chiarimento in ordine all’ammissibilità dei coinvestimenti, prevedendosi che un GEFIA UE che gestisce un Eltif e le imprese appartenenti allo stesso gruppo di tale GEFIA UE, come pure il personale di entrambi, possono coinvestire in tale Eltif e coinvestire con l’Eltif nella stessa attività, a condizione che il gestore dell’Eltif abbia predisposto meccanismi organizzativi e amministrativi volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi e purché tali conflitti di interessi siano adeguatamente comunicati.
Il Regolamento Eltif 2.0 interviene inoltre sulle regole relative alle politiche di rimborso e alla negoziazione sul mercato secondario di quote o azioni di Eltif. Con riferimento al primo profilo, vengono semplificate le condizioni per i cosiddetti rimborsi anticipati, attribuendo all’Esma il compito di elaborare e presentare alla Commissione entro il 10 gennaio 2024 progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell’Eltif è ritenuto compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle sue singole attività. In relazione alla negoziazione delle quote o azioni di Eltif sul mercato secondario, si consente ai gestori di prevedere la possibilità di un’uscita anticipata degli investitori durante il ciclo di vita dello strumento, a condizione che sia attuata una politica di abbinamento (matching) tra i potenziali investitori e le richieste di uscita. Anche in tal caso, l’Esma è incaricata dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le circostanze per l’utilizzo dell’abbinamento, comprese le informazioni che gli Eltif sono tenuti a comunicare agli investitori.
Per quanto riguarda le modifiche finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi e i costi associati agli Eltif, meritano di essere segnalate le semplificazioni sulla procedura di autorizzazione e di liquidazione volontaria, l’eliminazione dell’obbligo di creare strutture locali, l’eliminazione dell’obbligo di prestare il servizio di consulenza quando si distribuiscono Eltif agli investitori retail e l’eliminazione del diritto dei sottoscrittori di chiedere la liquidazione anticipata qualora una richiesta di rimborso non sia stata soddisfatta.
Per gli investitori (in particolare retail)
Il Regolamento Eltif 2.0 interviene soprattutto su una serie di paletti che fino ad ora avevano fortemente limitato l’accesso da parte della clientela cosiddetta al dettaglio. I vincoli quantitativi (entry ticket di 10mila Euro e limite di concentrazione del 10% del portafoglio aggregato) sono stati rimossi e sostituiti con la previsione di tutele qualitative di derivazione MiFID. Tra queste l’obbligo di effettuare il test di adeguatezza del cliente al dettaglio, l’inclusione di specifici alert scritti e, in alcuni casi, il consenso esplicito dell’investitore al fine di aumentare la consapevolezza sui rischi e le caratteristiche di investimento a lungo termine del fondo.
La valutazione di adeguatezza non si applica se l’investitore al dettaglio è un membro del personale di alto livello o che svolge attività di gestione del portafoglio, un amministratore, un funzionario o un agente o un dipendente del gestore dell’Eltif o di una sua affiliata e ha una conoscenza sufficiente dello strumento in questione.
Con il Regolamento Eltif 2.0 si apre dunque una nuova stagione per gli investimenti a lungo termine. I gestori saranno in grado di utilizzare strategie di investimento che meglio soddisfano le esigenze degli investitori e di conseguire incrementi di efficienza sotto il profilo dei costi. Gli investitori riusciranno a soddisfare meglio le loro esigenze di risparmio e investimento a lungo termine. L’aumento del numero di investitori potrà consentire al mercato di crescere in dimensione, garantendo di mobilitare e convogliare capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, un obiettivo ora ulteriormente specificato per includere gli investimenti che promuovono il Green Deal europeo e altri ambiti prioritari.

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