Nel 2020 diminuisce il numero di cf abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’Albo unico tenuto da Ocf, mentre aumentano gli autonomi e le Scf
Nel 2020 diminuisce il numero di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’Albo unico tenuto da Ocf, mentre aumentano gli autonomi e le società di consulenza.
È quanto emerge dalla relazione annuale per il 2020 stilata dall’Organismo, in uscita il primo luglio. Secondo i numeri che FocusRisparmio è in grado di anticipare, i consulenti finanziari iscritti al 31 dicembre scorso sono 51.630 in diminuzione rispetto all’anno precedente quando erano 53.299 iscritti.
Con riferimento alle altre sezioni dell’albo, risultano iscritti 306 consulenti finanziari autonomi e 44 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto al 2019 (in cui erano rispettivamente 250 e 36).
È stato un anno eccezionale sotto tanti punti di vista – commenta Alessandro Paralupi, segretario generale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) in conversazione con FocusRisparmio.
L’Organismo dal canto suo ha dato una risposta concreta al mondo degli aspiranti consulenti ottenendo che gli esami di abilitazione all’Albo si svolgessero per la prima volta a distanza.
Cosa può dirci di questa esperienza? È un cambiamento che rimarrà permanente nello svolgimento degli esami per l’abilitazione alla professione?
Al fine di continuare a garantire a tutti gli aspiranti consulenti finanziari la possibilità di accedere alla professione, l’Organismo ha studiato e introdotto, a partire dal 15 giugno dello scorso anno, una nuova modalità di svolgimento a distanza della prova valutativa. L’esperienza della prova valutativa a distanza si è dimostrata estremamente positiva: nel 2020 ha consentito a 3.614 candidati di partecipare all’esame e nel 2021 è stato addirittura necessario integrare le date originariamente previste dato l’elevato numero di richieste pervenute sin dall’apertura delle prenotazioni, stimando la partecipazione di oltre 7.000 candidati nel corso dell’intero anno. Tenuto conto degli ottimi risultati in termini di fruibilità, sicurezza e flessibilità sia per Ocf sia per i candidati, sono tutt’oggi in corso analisi e approfondimenti finalizzati a realizzare ulteriori interventi di potenziamento della nuova modalità di erogazione della prova, auspicando che tale modalità possa essere utilizzata anche in futuro, una volta superato lo stato emergenziale attualmente in corso.
Sul tema della formazione dei consulenti finanziari a marzo Consob ha cambiato alcune regole. Cosa ci può dire sugli impatti che ha avuto questo cambiamento sui consulenti abilitati e sulle mandanti?
Le modifiche del 10 marzo scorso al Regolamento Intermediari confermano la responsabilizzazione degli intermediari con riferimento alla scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli standard previsti a livello nazionale ed europeo. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in quanto parte integrante del personale degli intermediari, devono ricevere la formazione a opera dell’intermediario mandante e gli stessi sono tenuti all’aggiornamento professionale secondo le procedure da questi stabilite. Non sussiste più, quindi, un obbligo autonomo e suppletivo di formazione in capo ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Questi ultimi, quindi – al fine di assolvere correttamente al proprio obbligo formativo – hanno il solo dovere di effettuare l’aggiornamento professionale «secondo le procedure adottate dall’intermediario» non più «mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza» come prevedeva la vecchia formulazione dell’art. 156 del Regolamento. Ciò in coerenza con l’accresciuto affidamento all’autonomia organizzativa degli intermediari. Nel nuovo assetto regolamentare, fermo il rispetto dei principi sanciti dagli Orientamenti dell’Esma, gli intermediari sono, infatti, tenuti a predisporre apposite procedure per garantire che il proprio personale disponga e mantenga adeguate conoscenze e competenze, ivi comprese le modalità di svolgimento delle attività di aggiornamento professionale. Nulla vieta al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di implementare e completare il percorso formativo individuato dall’intermediario preponente mandante, al fine di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
E per gli autonomi?
Per quanto riguarda l’aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi, è stato mantenuto un impianto di regole di dettaglio, non abbracciando l’approccio principle-based introdotto per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che comporta per i consulenti finanziari una minore discrezionalità nell’applicazione delle disposizioni derivanti dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si è previsto il medesimo set minimo di regole in tema di aggiornamento professionale tanto per i consulenti finanziari autonomi che operano in proprio quanto per quelli che operano per conto di società di consulenza finanziaria per mantenere omogeneità nella categoria.
Quali sono al momento le sfide istituzionali più importanti per Ocf e come le state affrontando?
Dal 1° dicembre 2018 l’Organismo ha acquisito la piena operatività per le funzioni di vigilanza e di tenuta delle tre sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari. Si è così completato il disegno avviato dal legislatore con la Legge di stabilità del 2015 e Ocf è entrato a fare pienamente parte del sistema di presidi istituzionali volti ad assicurare la tutela del risparmio. L’Organismo continuerà la sua attività attraverso il consolidamento delle strutture per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e dell’attività di tenuta dell’albo continuando a collaborare con le Autorità di Vigilanza del settore.
Riguardo alle funzioni di vigilanza, può darci qualche elemento in più con riferimento ai numeri emersi nel 2020?
Le strutture di Ocf preposte nell’ambito delle rispettive competenze hanno consolidato l’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatoria nei confronti degli iscritti. Rispetto alle misure di natura cautelare, sono stati adottati in via d’urgenza 14 provvedimenti di sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di 180 giorni, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo Unico della Finanza (Tuf). L’Organismo ha avviato 35 procedimenti ai sensi dell’art. 7-septies, comma 2 del Tuf, adottando in 20 casi delibere di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività per un periodo di un anno e nei restanti 15 casi la non adozione delle misure.
Avete avviato una campagna di comunicazione sull’educazione finanziaria, un tema molto battuto anche a livello istituzionale: pensate ci ancora necessario continuare su questo tema o sia oggi avvertita l’esigenza di percorrere anche altre strade?
L’educazione finanziaria rappresenta un tema su cui occorre certamente continuare a concentrarsi. Come dimostrato anche da recenti indagini, il livello di alfabetizzazione degli italiani in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa è ancora esplicativo di un notevole divario tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Ocse. Le ulteriori iniziative che stiamo portando avanti per conto del Comitato Edufin, di cui l’Organismo fa parte, mirano a sensibilizzare il legislatore sulla necessità di porre in essere interventi organici che consentano l’inserimento obbligatorio, nell’ambito dell’educazione civica, dell’educazione finanziaria nelle scuole dell’obbligo, nella consapevolezza che l’istruzione scolastica rimane uno dei fattori più importanti per garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari. È importante ricordare che anche il legislatore è attento a tali temi. Un emendamento, a firma degli onorevoli Del Barba e Ungaro, al Decreto Sostegni-Bis, alla cui stesura ha collaborato Ocf nell’ambito dell’attività del Comitato Edufin, introduce tra le tematiche oggetto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione anche quella relativa all’educazione finanziaria.
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