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Sono stati pubblicati i tanto attesi orientamenti dell’Agenzia delle entrate in materia di affrancamento di quote o azioni di OICR
La circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, diffusa dall’Agenzia delle entrate a pochi giorni dalla scadenza prevista nei casi di rilascio dell’opzione agli intermediari, del 30 giugno, non presenta particolari sorprese. Sono state, infatti, confermate tutte le indicazioni fornite dall’Associazione sugli aspetti emersi nei mesi scorsi dal confronto con gli operatori del settore.
È stata ammessa la possibilità di affrancare le quote o azioni di OICR dotate di diritti patrimoniali rafforzati (cd. “carried interest”), sempreché i relativi proventi siano qualificabili come redditi di natura finanziaria. Il venir meno di tale qualificazione, successivamente all’affrancamento, comporta la decadenza dal beneficio e l’irrecuperabilità dell’imposta sostitutiva versata.
Invece, sono state escluse dall’affrancamento, le quote o azioni di OICR immobiliari detenute da investitori non istituzionali residenti in Italia con una partecipazione superiore al 5%, in considerazione della finalità antielusiva del regime di tassazione progressivo e per trasparenza previsto per tale fattispecie.
In merito alla determinazione del valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022, come anticipato dall’Associazione nella circolare del 20 febbraio 2023, è stato confermato che tale valore è costituito dall’ultimo disponibile al 31 dicembre, nel caso di quote o azioni di OICR negoziate in mercati regolamentati (ad esempio ETF) o OICR immobiliari quotati, rilevato presso i medesimi mercati. Invece, per le quote o azioni non negoziate in mercati regolamentati, l’ultimo valore alla data del 31 dicembre 2022 è quello rilevato in base prospetti periodici redatti dalla SGR, dalla SICAV o dalla SICAF.
In proposito, la circolare contiene un’apertura relativamente ai criteri di valutazione, riconoscendo la possibilità di fare riferimento, ai soli fini dell’affrancamento, non solo ai prospetti redatti secondo le indicazioni della Banca d’Italia, ma anche a quelli redatti secondo principi validati nella prassi di settore a livello internazionale, ad esempio gli IPEV, utilizzati dai fondi di private equity Industria possibilità è subordinata alla condizione che il valore sia attestato in modo oggettivo, certificato da un soggetto indipendente (i.e. società di revisione).
Un importante chiarimento ha poi, riguardato le tipologie di reddito affrancabili e, nello specifico, i proventi …

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