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L’authority europea ha pubblicato delle linee guida con l’obiettivo di potenziare le disposizioni Mifid che impongono agli intermediari di effettuare una valutazione di appropriatezza (diversa dall’adeguatezza) per quei clienti che non si avvalgono di servizi di consulenza ma utilizzano solo servizi di ricezione e trasmissione degli ordini
La direttiva Mifid prevede una graduazione di tutele e protezione degli investitori al dettaglio in funzione delle caratteristiche del cliente e della tipologia di servizio di investimento utilizzato. Nell’ambito dei servizi di consulenza e di gestione di portafoglio, nei quali è prevista una valutazione di adeguatezza da parte delle imprese di investimento, si realizza il massimo livello di protezione degli investitori retail.
Come evidenziato dalle ricerche di Consob, la maggioranza dei clienti retail intrattengono con gli intermediari un rapporto di consulenza sul proprio portafoglio amministrato. Tuttavia, esiste una fascia di mercato relativamente importante che effettua operazioni di investimento direttamente, senza usufruire delle maggiori tutele offerte dalla consulenza, utilizzando invece i servizi – offerti dagli intermediari – di ricezione e trasmissione degli ordini oppure di execution-only (servizi non “advised”).
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Secondo una ricerca recentemente pubblicata da Finer, in Italia vi sono circa 20 milioni di utenti di conti correnti bancari con accesso online. Di questi, 3,6 milioni posseggono un conto titoli, ma solo 2,2 milioni di essi gestiscono direttamente il proprio portafoglio titoli on-line, ovvero l’11% dei correntisti online. Tra questi, i trader attivi, cioè con almeno un eseguito a settimana, sono circa duecentomila e gli heavy trader, con più eseguiti a settimana e attività intraday, sono circa quindicimila.
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Quando le imprese di investimento forniscono servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione del portafoglio, come ad esempio la ricezione e trasmissione degli ordini, l’esecuzione degli ordini e il collocamento di strumenti finanziari, le disposizioni della Direttiva impongono agli intermediari di effettuare una valutazione di appropriatezza che rappresenta comunque un elemento importante della protezione degli investitori.
Nei servizi “non advised”, le imprese sono quindi tenute a chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza relative al tipo specifico di prodotto o servizio offerto o richiesto, in modo da consentire all’impresa di valutare se il servizio o prodotto di investimento previsto è appropriato per il cliente, fornendo un’adeguata avvertenza nel caso di giudizio di inappropriatezza.
Nel 2019, l’Esma ha condotto la prima azione di vigilanza comune (CSA) sull’applicazione dei requisiti Mifid II sulla valutazione di appropriatezza. L’azione di vigilanza è stata effettuata in collaborazione con 24 autorità nazionali competenti (NCA) che hanno effettuato una verifica su un campione di imprese sotto supervisione.
L’attività di vigilanza ha posto in luce alcune carenze nell’applicazione delle regole di condotta, evidenziando la necessità di una maggiore convergenza nella comprensione e nell’applicazione dei requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione da parte delle imprese in diversi Stati membri, spesso anche all’interno degli stessi Stati membri, al fine di raggiungere un livello coerente di tutela degli investitori nell’Ue.
Il 3 gennaio 2022 Esma ha quindi pubblicato nuove Linee guida sui requisiti della valutazione di appropriatezza e sull’execution-only che hanno lo scopo di migliorare la chiarezza della regolamentazione e favorire la convergenza nell’applicazione delle norme.
Le nuove Linee guida, sottoposte ad una pubblica consultazione nella primavera dello scorso anno, definiscono in modo dettagliato, ai fini della conformità con la Direttiva Mifid II, le “good practices” da adottare da parte delle imprese di investimento nella valutazione di appropriatezza degli investimenti della clientela.
La valutazione di appropriatezza
Il documento segue un’impostazione simile alle Linee Guida già emanate da Esma in materia di adeguatezza. L’intero processo della valutazione di appropriatezza viene preso in considerazione specificando, nel dettaglio, i comportamenti e le regole di condotta che le imprese di investimento devono adottare nelle diverse fasi del processo.
Il documento si compone di tredici linee guida raggruppate in quattro argomenti principali: le informazioni da fornire ai clienti, le disposizioni finalizzate alla conoscenza dei clienti e dei prodotti finanziari, le regole per la corrispondenza tra prodotti finanziari e clienti e gli altri requisiti, quali la qualificazione del personale, le registrazioni ed i controlli interni.
Nel suo documento Esma sottolinea l’importanza di definire policy e procedure adeguate a realizzare un’effettiva ed efficace valutazione delle conoscenze ed esperienze dei clienti, secondo un processo documentato e controllato, anche nel caso in cui le imprese di investimento utilizzino procedure informatiche e algoritmi di valutazione.
Tale processo non deve cioè essere considerato come un mero adempimento formale. Nel caso in cui l’intermediario non valuti appropriata per il cliente una determinata operazione dovrà fornire un’avvertenza efficace, anche sotto il profilo grafico, e spiegare le motivazioni alla base della valutazione di inappropriatezza.
Il cliente, nonostante la valutazione di inappropriatezza, può richiedere che l’intermediario proceda con l’esecuzione dell’operazione. L’intermediario dovrà però determinare, nelle proprie policy, sotto quali condizione ritiene di accettare l’ordine impartito dal cliente, soprattutto nel caso di potenziali conflitti di interesse, di ricezione di incentivi e di prodotti finanziari complessi.
Le linee Guida Esma, come di consueto, dovranno essere pubblicate nelle diverse lingue nazionali. Da quel momento, le Autorità nazionali avranno due mesi di tempo per comunicare l’intenzione di conformarsi nella propria attività di vigilanza, rendendo quindi pienamente operative le Linee Guida.
*Contributor FocusRisparmio
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