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L’Authority UE raccomanda di “non farsi travolgere dall’euforia”. E sottolinea la forte volatilità e l’assenza di protezione o risarcimento per chi perda i propri soldi. Anche con l’entrata in vigore di MiCA
“Le criptovalute restano molto rischiose”. Dopo il rally messo a segno con l’elezione di Donald Trump e l’imminente arrivo di Paul Atkins della Sec, che ha portato il Bitcoin a più che raddoppiare il suo valore da inizio anno (+131%), l’Esma torna a mettere in guardia i risparmiatori. In una nota, l’autorità europea per la vigilanza sui mercati finanziari ribadisce infatti i pericoli connessi con l’acquisto di cripto-attività, a partire dalla forte volatilità e dall’assenza di protezioni o risarcimenti.
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“Non fatevi travolgere dall’euforia”
La Consob europea richiama in particolare l’attenzione sul fatto che, nonostante l’andamento rialzista registrato nelle ultime settimane, è sconsigliabile “farsi travolgere da questa esagerazione”. E afferma che gli investitori “dovrebbero riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione e considerare le proprie esigenze e obiettivi finanziari”. In particolare, l’Authority ricorda quanto già evidenziato più volte in passato, e cioè che l’acquisto di cripto-attività può comportare anche la perdita totale dei soldi impegnati. Tra gli altri rischi, sottolinea quindi la forte volatilità, il pericolo di cadere vittima di truffe e di attacchi cibernetichi e l’assenza di qualsiasi forma di protezione e di risarcimento. “Molti cripto-asset sono altamente speculativi e volatili, con prezzi soggetti a fluttuazioni improvvise ed estreme, anche durante la notte. Il recente aumento del prezzo di alcuni potrebbe quindi essere un altro picco di breve durata. Inoltre, i cripto-asset sono soggetti a nuovi rischi a causa della tecnologia sottostante”, si legge.
Tutele ridotte
L’Esma sottolinea poi che le tutele per i risparmiatori previste dal regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), in vigore dal prossimo 30 dicembre, hanno un’estensione ridotta rispetto quelle già esistenti per i prodotti di investimento tradizionali. Innanzitutto i cripto-asset non saranno coperti da un regime di indennizzo degli investitori. Le norme valide per i servizi finanziari tradizionali (MiFID II) richiedono infatti alle società di investimento di partecipare a regimi di indennizzo. Tali schemi compensano i risparmiatori se, ad esempio, una società di investimento fallisce e non è in grado di restituire gli strumenti finanziari appartenenti a un investitore. MiCA invece non prevede simili protezioni per i clienti dei fornitori di servizi di cripto-attività. Altra differenza rispetto ai servizi di investimento tradizionali è che MiCA non richiede a tutti i fornitori di servizi di cripto-attività di raccogliere le informazioni dei clienti per valutare la loro capacità di comprendere i prodotti che intendono negoziare. Infine, tali i fornitori non hanno alcun obbligo di segnalare, su base periodica, le cripto-attività che detengono per conto dei clienti e il loro valore aggiornato o attuale.
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Inoltre, va anche considerato che il regolamento non sarà immediatamente efficace. La maggior parte degli Stati membri ha infatti scelto di consentire ai fornitori nazionali esistenti di operare senza una licenza MiCA per un periodo transitorio fino a diciotto mesi. Di conseguenza, i clienti potrebbero non beneficiare appieno delle tutele MiCA fino al 1° luglio 2026, mentre le autorità nazionali avranno poteri di vigilanza limitati finché il fornitore di servizi di cripto-asset non sarà autorizzato. Infine, l’Autorità conclude che una particolare cautela va utilizzata nel caso di aziende extra-UE. Gli investimenti di questi fornitori hanno infatti tutele ancora più basse, rischi maggiori di frode e truffe e ricorso limitato (se presente) in caso di controversie o reclami.
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