Il Regolamento sui Green Bond europei debutta in Gazzetta Ufficiale
La normativa, che stabilisce lo standard per le obbligazioni verdi targate Ue, è immediatamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione
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Il “puzzle” normativo Ue in materia di finanza sostenibile si sta componendo in modo sempre più chiaro: la Commissione europea ha infatti adottato nei giorni scorsi un regolamento delegato che definisce le norme tecniche di regolamentazione (Rts) relative al regolamento Sfdr e i relativi allegati. Vale a dire, le regole e gli standard che le società dovranno utilizzare nell’informativa di sostenibilità sui loro prodotti finanziari.
Il regolamento delegato e gli allegati (cinque) specificano il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni da divulgare, per assicurarne qualità e comparabilità. In pratica offre gli standard obbligatori per le disclosure sui siti web, per le documentazioni precontrattuali e per il reporting periodico. Indicando in quale modo adottare dei key performance indicator (Kpi), dettando linee guida sui principali impatti avversi, spiegando come strutturare i contenuti e offrendo una serie chiarimenti: per esempio, gli Rts sottolineano che un investimento può essere definito sostenibile anche se contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale non menzionato nella Tassonomia.
In dettaglio, il primo allegato contiene gli standard per la disclosure sui principali impatti avversi; il secondo definisce gli standard precontrattuali dei fondi articolo 8; il terzo di quelli che ricadono nell’articolo 9 e, in caso di rilevanza, sotto l’articolo 5 della Tassonomia; il quarto contiene il template dei report annuali dei fondi articolo 8 e il quinto quelli dei fondi articolo 9. In base alle nuove norme tecniche di regolamentazione le società di gestione e i player del mercato dei servizi finanziari potranno fornire informazioni dettagliate su come affrontare e ridurre i possibili impatti negativi che i loro investimenti possono avere sull’ambiente e sulla società in generale. Valutando allo stesso tempo in modo più efficace e compiuto le performance di sostenibilità dei propri prodotti finanziari.
“Avere informazioni accurate e complete è fondamentale per consentire agli investitori di prendere decisioni più informate ed evitare il rischio di greenwashing”, ha commentato Mairead McGuinness, Commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali. “Le istituzioni finanziarie e i prodotti finanziari soggetti alle nostre regole di disclosure dovranno controllare i loro portafogli di investimento e riferire di conseguenza. Ciò significa maggiore trasparenza nel mercato, fornendo agli investitori migliori informazioni per prendere decisioni di investimento in linea con le loro preferenze di sostenibilità”, ha aggiunto.
Il Regolamento sottolinea che la Sfdr non è “un regime di etichettatura”. Sono quindi le caratteristiche del fondo e il suo approccio di investimento a determinare la sua classificazione, e nel darne conto gli operatori dovranno anche dettagliare il processo di due diligence sugli asset sottostanti per arrivare a tale classificazione.
La versione definitiva del regolamento delegato non contiene particolari colpi di scena, ma conferma e riunisce in un documento unico e organico le posizioni già espresse dalle autorità Esa (Eba, Eiopa ed Esma) nelle bozze pubblicate a febbraio, marzo e ottobre 2021. A parte qualche modifica stilistica e alcune precisazioni nella definizione degli standard di divulgazione per i prodotti articolo 8 e articolo 9 della Sfdr, l’intervento più rilevante riguarda la disclosure sui “principali impatti avversi sulla sostenibilità”: le società che producono questo tipo di informativa dovranno, per ciascun indicatore di effetto avverso, dichiarare quali azioni hanno pianificato e gli obiettivi da raggiungere nel successivo periodo di riferimento (un aspetto che non era stato inserito), oltre a dover elencare le azioni già intraprese (aspetto già previsto nelle precedenti bozze). Un’indicazione che spinge verso l’adozione di un approccio sempre più orientato all’impact investing.
Adesso la palla è passata al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento Ue per il completamento dell’iter normativo. Se non ci saranno variazioni entro luglio, come prevede la maggior parte degli osservatori a Bruxelles, gli operatori di mercato avranno tempo per familiarizzare con i modelli definiti dagli standard tecnici, per i quali l’entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2023.
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