L’Europa accelera sull’integrazione: “Serve una vigilanza più coerente e meno frammentata”
Dal rafforzamento del ruolo dell’ESMA ai gruppi europei di gestione, il confronto al Salone del Risparmio tra istituzioni e industria sul nuovo pacchetto UE
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A pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina della previdenza complementare, arrivano precisazioni interpretative sul piano fiscale. Con la circolare n. 15 dell’11 marzo 2026, Assogestioni interviene per sciogliere alcuni dei principali nodi applicativi, a partire dall’innalzamento dei limiti di deducibilità dei contributi e dalla loro decorrenza fino gli effetti delle nuove soglie sui lavoratori di prima occupazione e al trattamento fiscale delle nuove modalità di erogazione delle prestazioni. Uno sforzo che nasce dalla volontà di fare chiarezza su una materia di fondamentale importanza per il futuro dell’industria.
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Tra le principali novità figura l’incremento del limite di deducibilità dei contributi destinati alla previdenza complementare. Il plafond annuo previsto dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 viene infatti innalzato da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Si tratta di un intervento che, sebbene di entità contenuta, si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della previdenza complementare. In un’ottica di coordinamento con la nuova soglia, la Legge di Bilancio interviene anche sul regime agevolato previsto per i lavoratori di prima occupazione di cui all’art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. Resta ferma l’impostazione di fondo della disciplina, che consente il recupero della quota non dedotta nei primi cinque anni di partecipazione mediante extra-deduzioni nei successivi vent’anni, ma viene riscritta la disposizione per tener conto dell’innalzamento del limite di deducibilità.
Un profilo particolarmente rilevante, evidenziato dalla circolare di Assogestioni, riguarda la decorrenza del nuovo limite di deducibilità. Secondo l’Associazione, la previsione normativa contenuta nel nuovo periodo inserito nell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, che individua il periodo d’imposta 2026 come momento di applicazione del nuovo limite, dovrebbe prevalere sulla regola generale che fa decorrere le modifiche dal 1° luglio 2026. Ne consegue l’applicazione del nuovo plafond già dal 1° gennaio 2026, in linea con il principio di unitarietà del periodo d’imposta.
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Le medesime considerazioni si riflettono anche sulla disciplina dei lavoratori di prima occupazione. A partire dal 1° gennaio 2026, anche per effetto del meccanismo di recupero della quota non dedotta nei vent’anni successivi al primo quinquennio, l’importo massimo deducibile passa da 7.746,86 euro a 7.950 euro annui. In assenza di un regime transitorio, le nuove disposizioni risultano applicabili anche ai lavoratori di prima occupazione già iscritti alla previdenza complementare alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Per chi si trova nel primo quinquennio di partecipazione, ciò comporta che il calcolo del plafond di extra-deducibilità debba essere effettuato tenendo conto del nuovo limite ordinario. Per coloro che si trovano invece nel successivo ventennio, resta ferma la possibilità di utilizzare i contributi non dedotti entro l’importo di 2.650 euro – pari alla metà del nuovo limite di deducibilità ordinario – con un conseguente ampliamento della capacità di recupero.
La circolare di Assogestioni si sofferma anche sul regime fiscale delle nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia, che ai sensi della Legge di Bilancio sono tre: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante. Si tratta di opzioni tra loro diverse, ma accomunate da due elementi chiave: le somme sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il capitale residuo continua a essere gestito anche durante la fase di erogazione. Nel dettaglio, la prima consiste in un flusso annuale il cui importo viene aggiornato nel tempo: ciascuna rata è determinata dividendo il montante disponibile al momento dell’erogazione per gli anni di vita residua dell’aderente, stimati sulla base delle tavole di mortalità ISTAT. Scegliendo i prelievi, l’aderente può invece richiedere importi variabili e liberamente determinati, entro il limite rappresentato dalle rate della rendita a durata definita già maturate ma non ancora incassate. Infine, l’erogazione frazionata consente di distribuire il montante accumulato in più rate su un periodo non inferiore a cinque anni: la definizione della periodicità e del numero minimo di rate è demandata all’Autorità di vigilanza, che provvederà con apposite istruzioni operative.
Sotto il profilo fiscale, sia la rendita a durata definita sia i prelievi liberamente determinabili seguono il regime previsto per le prestazioni in forma di capitale. La tassazione si applica quindi sull’importo complessivo erogato, al netto delle componenti già assoggettate a imposta: si tratta, in particolare, dei contributi non dedotti dall’aderente e dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica complementare. Su tale base imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15%, che può ridursi dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo. La riduzione complessiva non può comunque superare il 6%, determinando quindi un’aliquota minima del 9%. Anche le prestazioni erogate in forma frazionata seguono le medesime regole di determinazione della base imponibile, calcolata al netto delle somme già assoggettate a tassazione. Con riguardo all’aliquota, tuttavia, il legislatore ha previsto un regime meno favorevole: su tali importi si applica infatti una ritenuta a titolo d’imposta pari al 20%, che può ridursi progressivamente fino al 15% in funzione dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare.
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Assogestioni si sofferma sul regime applicabile alle nuove prestazioni erogate ai soggetti che risultavano già iscritti alla previdenza complementare al 1° gennaio 2007. Anche in relazione alle nuove prestazioni dovrebbe valere infatti il regime transitorio di tassazione previsto dal d.lgs. n. 252/2005. Di conseguenza, le nuove regole di tassazione dovrebbero applicarsi solo alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 mentre per la parte maturata prima di tale data si applicano le regole di tassazione pro-tempore vigenti previste per le prestazioni in capitale.
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