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Le direttrici chiave della revisione: perimetro, categorie di prodotto e semplificazione informativa
Con la proposta di revisione del Regolamento SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088) presentata dalla Commissione europea il 20 novembre 2025, si apre una nuova fase nel percorso di razionalizzazione e rafforzamento del quadro europeo della finanza sostenibile. L’iniziativa si colloca all’interno del pacchetto Omnibus, con cui la Commissione sta ridefinendo in modo coordinato l’architettura delle regole ESG applicabili alla finanza sostenibile, puntando a semplificare gli obblighi informativi e a migliorarne l’efficacia complessiva. La revisione dell’SFDR rappresenta uno degli snodi centrali di questo processo e mira a superare le criticità emerse nei primi anni di applicazione del regolamento e a rendere più chiara, fruibile e credibile la comunicazione sulla sostenibilità dei prodotti finanziari. Dal 2021 l’SFDR, nata per disciplinare la trasparenza informativa, è stata spesso utilizzata dal mercato come uno strumento di etichettatura dei prodotti, pur in assenza di un sistema formale di categorie. Questo ha alimentato ambiguità interpretative sul significato degli articoli 8 e 9 e sulle reali caratteristiche di sostenibilità dei prodotti, a cui si è affiancato un marcato sovraccarico informativo: un’elevata quantità di dati, non sempre rilevanti né facilmente comparabili, che ha complicato il lavoro di gestori e consulenti, spesso senza aiutare gli investitori finali a comprendere gli elementi distintivi della proposta di investimento sostenibile. Anche alcuni concetti chiave, come “investimento sostenibile” o “promozione di caratteristiche ambientali o sociali”, hanno dato luogo a interpretazioni eterogenee, riducendo l’uniformità applicativa delle norme. Pur con questi limiti, la SFDR ha comunque contribuito a dare slancio alla diffusione degli investimenti sostenibili in Europa e in Italia, dove i fondi soggetti a disclosure previsti dall’art. 8 e dall.’art. 9 SFDR rappresentano circa il 50% del mercato dei fondi. La riforma si articola lungo tre direttrici principali: una riduzione del perimetro di applicazione e una focalizzazione sulla disclosure di prodotto, una forte razionalizzazione dell’informativa e l’introduzione di un sistema europeo armonizzato di categorie di prodotto legate alla sostenibilità.
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Il nuovo ambito di applicazione: chi rientra e chi resta fuori
Il primo cambiamento rilevante riguarda l’ambito di applicazione dell’SFDR, che viene concentrato sui soggetti che progettano, gestiscono o mettono a disposizione prodotti finanziari con caratteristiche o obiettivi di sostenibilità. Restano quindi pienamente coinvolti i gestori di fondi comuni e fondi alternativi, le imprese di assicurazione per i prodotti IBIPs. Escono invece dal perimetro dell’SFDR i consulenti finanziari e i soggetti che svolgono attività di gestione di portafogli. Per queste attività continueranno ad applicarsi le regole MiFID II e IDD in tema di valutazione di adeguatezza ESG, che dovranno però essere adeguate a recepire il nuovo sistema di categorizzazione dei prodotti.
Il superamento delle informative a livello di entità
Una delle novità più significative è l’eliminazione delle informative a livello di società di gestione e una focalizzazione sulle caratteristiche dei prodotti finanziari e sulle loro effettive strategie di sostenibilità, piuttosto che sulle politiche generali degli intermediari. La proposta abroga infatti gli articoli 4 e 5 dell’SFDR, eliminando l’obbligo di pubblicazione della dichiarazione sui principali impatti negativi (PAI statement) dell’insieme aggregato delle attività gestite dalle SGR e l’informativa sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione. Secondo la Commissione, questa scelta consentirà una riduzione sensibile dei costi di compliance, stimata intorno al 25%, pari a circa 56 milioni di euro l’anno a livello europeo, e permetterà di evitare duplicazioni con la CSRD, la normativa europea che disciplina il reporting di sostenibilità di tutte le imprese, non solo le SGR.
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Un sistema europeo di categorie per i prodotti sostenibili
Il cuore della riforma è l’introduzione di categorie europee armonizzate per i prodotti che fanno riferimento alla sostenibilità. Pur nell’innovazione, la Proposta cerca una continuità con l’attuale impostazione trasformando gli attuali art. 8 e 9 in indicazioni di requisiti per le categorie, rispettivamente definite “ESG Basics” e “Sustainable”, e introducendo una terza categoria dedicata ai prodotti che investono in imprese e attività in transizione verso modelli più sostenibili e definita appunto “Transition” e definita nell’art. 7. La vera novità che distingue i nuovi prodotti art. 8 e art. 9 da quelli di oggi è che le categorie di prossima introduzione potranno essere utilizzate solo se il prodotto rispetta integralmente specifici requisiti minimi, che riprendono in parte quanto oggi disciplinato dalle Linee Guida ESMA per l’utilizzo di termini ESG nel nome dei fondi.
Requisiti comuni e criteri di esclusione
Pur distinguendosi per obiettivi e requisiti minimi specifici, le categorie…

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