MiFID II e Esg, le linee guida Esma punto per punto
10 ottobre 2022
di Massimo Scolari *
5,30 min
L’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha pubblicato la sua relazione finale sugli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II. Ecco tutti i dettagli
Massimo Scolari, presidente Ascofind
Le informazioni sulle preferenze di sostenibilità del cliente dovrebbero includere tutti gli aspetti menzionati nella definizione di “preferenze di sostenibilità” ed essere sufficientemente granulari per consentire una corrispondenza tra le preferenze di sostenibilità e le caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari.
Principali impatti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità
Nel caso in cui il cliente desideri includere uno strumento finanziario che consideri i PAI (lettera c), le informazioni raccolte dovrebbero coprire gli elementi qualitativi o quantitativi dei PAI.
Le imprese potrebbero testare le preferenze del cliente e la propensione all’integrazione PAI prendendo come riferimento le “famiglie” di indicatori PAI nel loro insieme, evidenziando la possibile focalizzazione del cliente su aspetti ambientali, sociali o di governance.
Anziché procedere con un approccio basato su ciascun indicatore PAI, si suggerisce di utilizzare le categorie presentate nell’Allegato 1 del Regolamento delegato (Ue) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 (precedentemente conosciuto come SFDR RTS) nel quale sono elencate le seguenti “famiglie” di indicatori PAI:
Emissioni di gas a effetto serra (Emissioni di GHG, Impronta di carbonio, Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti, Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili, Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile, Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico);
Biodiversità (Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità);
Acqua (Emissioni in acqua);
Rifiuti (Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi);
Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale (Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, Divario retributivo di genere non corretto, Diversità di genere nel consiglio, Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)
Le imprese potrebbero quindi effettuare una valutazione qualitativa dell’importanza per il cliente di ciascuna categoria. La valutazione potrebbe basarsi sugli approcci con cui i prodotti considerano i PAI (ad es. strategie di esclusione / politiche di controversia / politiche di voto e coinvolgimento).
Nel caso in cui il cliente desideri inserire uno strumento finanziario che consideri i PAI, le imprese potrebbero inoltre chiedere al cliente se esistono specifiche attività economiche che desidera escludere dai propri investimenti (ad esempio, specifiche attività economiche che sono considerati significativamente dannose nel quadro della tassonomia dell’UE e/o che si oppongono alle istanze ambientali ed etiche del cliente e che sono collegati ad alcuni principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità).
Assenza di risposte da parte del cliente alle domande di dettaglio (informazioni granulari)
Qualora i clienti rispondano di avere preferenze in materia di sostenibilità ma non desiderassero esprimere preferenze per quanto riguarda gli aspetti specifici di cui alle lettere da a) a c ) dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento delegato MiFID II o per quanto riguarda una quota minima di investimenti sostenibili, l’impresa potrebbe considerare uno qualsiasi degli aspetti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettere da a) a c), del regolamento delegato.
Laddove le imprese utilizzino questo approccio dovrebbero spiegare e informare il cliente sulle caratteristiche di sostenibilità del prodotto o dei prodotti di investimento raccomandati o su cui l’impresa investirà per conto del cliente e documentare nella relazione di adeguatezza la scelta del cliente di non per specificare ulteriormente le preferenze di sostenibilità.
La classificazione dei prodotti finanziari secondo i fattori di sostenibilità
Nel considerare i fattori di sostenibilità dei prodotti ai fini dell’abbinamento con le preferenze di sostenibilità del cliente, le imprese potrebbero classificare e raggruppare gli strumenti finanziari inclusi nella gamma di prodotti che offrono in termini di:
i) la quota investita in attività economiche qualificabili come sostenibili dal punto di vista ambientale (come definite all’articolo 2, punto 1, del Regolamento Tassonomia);
ii) la quota di investimenti sostenibili (come definiti all’articolo 2, punto (17), di SFDR);
iii) la considerazione dei principali impatti negativi e di altre caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
I dati da utilizzare ai fini della classificazione dei prodotti finanziari sono contenuti negli schemi delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, che dal 1° gennaio 2023 dovranno essere pubblicati ai sensi del Regolamento delegato (Ue) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022.
In particolare, si veda l’Allegato 2 dell’Atto Delegato per i prodotti art. 8 e l’Allegato 3 dell’Atto Delegato per i prodotti art. 9.
Tale raggruppamento dovrebbe essere coerente con l’analisi condotta dall’impresa ai fini degli obblighi di governance dei prodotti.
Il processo di valutazione di adeguatezza
Le preferenze di sostenibilità dovrebbero essere prese in considerazione solo dopo che l’adeguatezza è stata valutata secondo i criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento.
Una volta identificata la gamma di prodotti adeguati a seguito di questa valutazione, in una seconda fase si dovrebbe identificare il prodotto o, per quanto riguarda la gestione del portafoglio o la consulenza di investimento con un approccio di portafoglio, una strategia di investimento che soddisfi le preferenze di sostenibilità del cliente.
Quando un’impresa conduce una valutazione di adeguatezza basata sulla considerazione del portafoglio del cliente nel suo insieme, potrebbe valutare l’adeguatezza in relazione alle preferenze di sostenibilità, ad esempio applicando tali preferenze (compresa la quota minima che deve essere investita in investimenti con caratteristiche di sostenibilità) in media a livello del portafoglio o a livello della quota percentuale del portafoglio che il cliente desidera investire in prodotti con caratteristiche di sostenibilità.
Prodotti che non soddisfano le preferenze di sostenibilità
Se un’impresa intende raccomandare un prodotto che non soddisfa le preferenze di sostenibilità iniziali del cliente nel contesto della consulenza in materia di investimenti può farlo solo dopo che il cliente abbia adattato le sue preferenze di sostenibilità.
La spiegazione dell’impresa in merito al motivo per cui si ricorre a tale possibilità, nonché la decisione del cliente, devono essere documentate nella relazione di adeguatezza.
Questa procedura si riferisce solo alle preferenze di sostenibilità e che per quanto riguarda gli altri criteri della valutazione di adeguatezza, il prodotto deve soddisfare il profilo del cliente e, in caso contrario, non può essere raccomandato
Adattamento delle preferenze di sostenibilità da parte del cliente
Laddove un cliente adatti le sue preferenze di sostenibilità, tale adeguamento fa riferimento solo al singolo consiglio di investimento e non al profilo del cliente in generale.
In caso di consulenza in materia di investimenti, l’adeguamento dovrebbe essere documentato nella relazione di adeguatezza ed essere soggetto alle regolari procedure di monitoraggio.
Al fine di non influenzare le decisioni del cliente in materia di preferenze di sostenibilità, l’impresa potrà divulgare al cliente informazioni sulla sua offerta di prodotti con caratteristiche di sostenibilità solo dopo che il cliente abbia espresso l’intenzione di adeguare le proprie preferenze.
In caso di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti con un approccio di portafoglio, se il cliente adatta le preferenze di sostenibilità dopo la valutazione di adeguatezza iniziale, le imprese dovrebbero valutare l’impatto di questo cambiamento e se ciò possa determinare l’esigenza di un riequilibrio del portafoglio.
Gestioni di portafoglio
In caso di gestione del portafoglio, le preferenze di sostenibilità del cliente, inclusa la quota minima da investire in investimenti con caratteristiche di sostenibilità, devono essere raccolte e valutate al momento dell’accordo sul mandato di gestione e sulla strategia di investimento.
Se l’impresa non fosse in grado di soddisfare tali preferenze, dovrebbe discuterne con il cliente al momento dell’accordo nel quale è definita la strategia di investimento e chiedere al cliente se desidera adattare le sue preferenze.
La decisione del cliente dovrebbe essere quindi registrata nel mandato di gestione.
Consulenza in materia di investimenti con approccio di portafoglio
Quando forniscono consulenza in materia di investimenti con un approccio di portafoglio, le imprese dovrebbero valutare, nell’ambito della valutazione iniziale di adeguatezza, le preferenze di sostenibilità del cliente, inclusa la proporzione minima di investimenti sostenibili.
Successivamente l’impresa dovrebbe monitorare se tali preferenze rimangano nel tempo soddisfatte a livello di portafoglio ed emettere raccomandazioni appropriate a seconda dei casi.
Formazione del personale
Il personale deve possedere le conoscenze e le competenze necessarie per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza.
Il personale dovrebbe inoltre possedere le conoscenze e le competenze necessarie per quanto riguarda i criteri delle preferenze di sostenibilità ed essere in grado di spiegare ai clienti i diversi aspetti in termini non tecnici.
A tal fine, le imprese dovrebbero fornire al personale una formazione adeguata.
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