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L’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha pubblicato la sua relazione finale sugli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II. Le principali evidenze raccolte in uno schema a misura di consulente
La valutazione di adeguatezza è uno dei requisiti più importanti per la tutela degli investitori nel quadro della MiFID. Si applica alla prestazione di qualsiasi tipo di consulenza in materia di investimenti, indipendente o meno, e alla gestione di portafogli.
L’ESMA ha condotto tra gennaio e aprile 2022 una consultazione pubblica sugli orientamenti per raccogliere le opinioni delle parti interessate. La relazione pubblicata contiene una dichiarazione di feedback che riassume le risposte ricevute ed evidenzia le modifiche e i chiarimenti introdotti nelle linee guida finali.
La relazione finale si basa sul testo delle linee guida ESMA del 2018, che sono state riviste per considerare:l’adozione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Regolamento Delegato MiFID II per integrare fattori di sostenibilità, rischio e preferenze nei requisiti organizzativi e nelle condizioni operative delle imprese di investimento;
- le buone e le cattive pratiche individuate nell’azione di vigilanza comune (CSA) dell’ESMA del 2020 sull’adeguatezza. Queste buone e cattive pratiche forniranno orientamenti pratici alle imprese in alcune aree in cui è stata individuata una mancanza di convergenza; e
- le modifiche introdotte attraverso il Capital Markets Recovery Package all’articolo 25, comma 2, della MiFID II.
- Perseguendo l’obiettivo di assicurare un’applicazione coerente e armonizzata dei requisiti in materia di adeguatezza, anche in tema di sostenibilità, le linee guida contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della MiFID II.
Le principali modifiche introdotte al Regolamento Delegato MIFID II e recepite nelle linee guida in tema di sostenibilità sono:
- Informazioni ai clienti sulle preferenze di sostenibilità
Le imprese dovranno aiutare i clienti a comprendere il concetto di preferenze di sostenibilità e spiegare la differenza tra prodotti con e senza caratteristiche di sostenibilità in modo chiaro ed evitando linguaggio tecnico;
- Raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità
Le imprese dovranno raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di prodotti di investimento sostenibili e alla misura in cui desiderano investire in tali prodotti
- Valutazione delle preferenze di sostenibilità
Una volta che l’impresa ha individuato una gamma di prodotti adeguati al cliente, in conformità con i criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento, l’impresa deve identificare il prodotto o i prodotti che soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente; e
Le imprese dovranno fornire al personale un’adeguata formazione sui temi della sostenibilità e conservare un’adeguata registrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente (se presenti) e di eventuali aggiornamenti di tali preferenze
La rilevazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti
Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e servizi di gestione del portafoglio dovrebbero essere in grado di raccomandare prodotti finanziari adeguati ai loro clienti e potenziali clienti e quindi devono porre domande per identificare le preferenze di sostenibilità individuali dei clienti.
Conformemente all’obbligo dell’impresa di investimento di agire nel migliore interesse dei suoi clienti, le raccomandazioni ai clienti e potenziali clienti dovrebbero riflettere sia gli obiettivi finanziari che le eventuali preferenze di sostenibilità espresse da tali clienti.
Le Linee guida di Esma intendono fornire una metodologia per la rilevazione delle preferenze dei clienti in materia di sostenibilità (paragrafi 16 e 26-29).
Abbiamo provato a schematizzare l’approccio proposto da Esma, suddividendo il processo in differenti step.
Il primo step (paragrafo 16) riguarda le informazioni da fornire ai clienti in merito alle caratteristiche distintive dei prodotti finanziari sostenibili, al fine di consentire ai clienti una corretta risposta alle domande contenute nella sezione del questionario di profilazione dedicate alle preferenze di sostenibilità.
Il secondo passaggio consiste in una domanda, a risposta chiusa (si/no) per accertare se il cliente dichiara una preferenza per gli investimenti sostenibili.
Nel caso di risposta negativa, l’impresa di investimento potrà raccomandare al cliente prodotti finanziari sia sostenibili che non sostenibili.
Nel caso invece di risposta affermativa, se l’impresa presta un servizio di gestioni di portafoglio oppure di consulenza agli investimenti con un approccio di portafoglio, si dovrà chiedere al cliente quale porzione del portafoglio intende dedicare agli investimenti sostenibili (terzo step).
Successivamente, come quarta fase, si dovrà interrogare il cliente in merito alle sue preferenze in modo più dettagliato, ossia se ritiene di essere più interessato a investimenti ecosostenibili come definiti nella Tassonomia europea (lettera a), a investimenti sostenibili secondo la definizione del SFDR (lettera b) oppure prodotti che considerano i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (lettera c).
Nel caso il cliente non intenda esprimere preferenze dettagliate, l’impresa di investimento potrà raccomandare o offrire prodotti che corrispondono ad ognuna delle categorie a, b e c.
Se invece il cliente esprime una preferenza dettagliata (quinto step) si dovrà richiedere la percentuale minima desiderata di investimenti sostenibili all’interno dei prodotti di categoria a e b (suggerendo soglie minime standardizzate).
Nel caso il cliente indichi preferenze per i prodotti di cui alle lettere b e c, l’impresa dovrà inoltre verificare le eventuali preferenze dei clienti tra fattori ambientali, sociali o di governance.
Il diagramma seguente sintetizza il processo raccomandato da Esma nelle Linee Guida sull’adeguatezza.
La rilevazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti (clicca l’immagine per ingrandire)
Prossimi passi
Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell’UE e pubblicate sul sito web dell’ESMA. La pubblicazione delle traduzioni attiverà un periodo di due mesi durante il quale le autorità nazionali competenti devono notificare all’ESMA se si conformano o intendono conformarsi alle Linee guida. Gli orientamenti si applicheranno sei mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
*Contributor FocusRisparmio
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