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Le Linee guida Esma richiamano l’attenzione sulla conoscenza delle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari e sulla classificazione dei prodotti sulla base delle differenti caratteristiche ambientali, sociali e di governance
L’autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari, Esma, ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica alle Linee guida in materia di requisiti di adeguatezza ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per aggiornarle in relazione alle novità normative introdotte in materia di sostenibilità.
La nuova revisione delle Linee guida sui requisiti di adeguatezza non sostituiscono ma integrano il precedente documento che Esma aveva pubblicato nel 2018. Il documento è rivolto alle imprese di investimento che svolgono l’attività di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti e alle autorità di vigilanza nazionali al fine di garantire una convergenza nell’applicazione delle norme nei diversi stati membri e dell’azione di supervisione. Le linee guida Esma in tema di sostenibilità declinano e dettagliano gli obblighi derivanti dalle modifiche introdotte al Regolamento Delegato MIFID 2017/565 (integrato dal nuovo Regolamento Delegato (Ue) 2021/1253, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 agosto 2021).
La scadenza della consultazione è fissata per il 27 aprile 2022. Esma ha annunciato la pubblicazione del documento finale nel terzo trimestre 2022.
Raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze Esg [1]
Le imprese dovranno raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di prodotti di investimento sostenibili in che misura desiderano investire in questi prodotti.
Le linee guida Esma forniscono indicazioni di dettaglio sull’adeguamento dei questionari di profilazione al fine di rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti.
L’impresa di investimento, una volta individuati, in base i criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento, una gamma di prodotti adeguati al cliente, deve identificare – in una seconda fase – i prodotti che soddisfano anche le preferenze di sostenibilità del cliente.
A questo riguardo le Linee guida Esma richiamano l’attenzione sulla conoscenza delle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari e sulla classificazione dei prodotti sulla base delle differenti caratteristiche ambientali, sociali e di governance.
Il documento Esma entra inoltre nel merito delle disposizioni da attuare per garantire il “matching” tra le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità e le caratteristiche ESG dei prodotti finanziari.
Le imprese dovranno fornire al personale (consulenti e banker, ndr) un’adeguata formazione sui temi della sostenibilità e tenere registrazioni appropriate delle preferenze di sostenibilità del cliente e di eventuali aggiornamenti.
Buone e cattive pratiche nelle azioni di vigilanza comune
La revisione delle Linee guida è anche l’occasione per considerare altri fattori rilevanti:
-l’integrazione delle buone e cattive pratiche individuate nelle azioni di vigilanza comune (Csa) 2020 a complemento delle attuali linee guida. Queste buone e cattive pratiche forniranno orientamenti pratici alle imprese nelle aree in cui la mancanza di convergenza sembra persistere;
-in particolare, le “buone” pratiche osservate da Esma riguardano la profilazione del cliente ai fini dell’adeguatezza, l’analisi costi-benefici negli switch di portafoglio e le attività di monitoraggio e controllo;
-le “cattive” pratiche evidenziate da Esma sono inerenti alla raccolta di informazioni sul cliente, le modalità di mappatura dei prodotti, il matching tra prodotti e caratteristiche del cliente, la valutazione dei costi e complessità dei prodotti equivalenti e analisi dei costi-benefici degli switch di portafoglio.
L’analisi costi-benefici degli switch di portafoglio
Le Linee guida Esma sui requisiti di adeguatezza prendono inoltre in considerazione le modifiche all’articolo 25, comma 2 della MiFID II introdotte attraverso il Capital Markets Recovery Package (Direttiva UE 2021/338, meglio nota come Direttiva Quick Fix, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 febbraio 2021).
Com’è noto la Mifid2 prevede che le imprese di investimento, quando prestano consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta cambiamenti di strumenti finanziari, ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.
Il testo dell’art. 25.2, recentemente emendato, aggiunge un nuovo obbligo per le imprese che svolgono la consulenza in materia di investimenti: “Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi”.
Dall’entrata in applicazione del provvedimento, che era stato fissato al 28 febbraio 2022, i consulenti dovranno quindi comunicare al cliente, in occasione di switch di portafoglio, gli esiti della valutazione dei costi e benefici.
Le Linee Guida dell’Esma specificano, al paragrafo 97, che tale informazione dovrà essere contenuta nella relazione di adeguatezza che le imprese di investimento devono consegnare al cliente prima della transazione.
*Contributor FocusRisparmio
[1] Per “Preferenze di sostenibilità” si intende la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
-uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tassonomia);
-uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (SFDR);
-uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI), laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.
Regolamento Delegato (UE) 2017/565, art. 2.7
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