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Con il Regolamento Sfdr, il primo banco di prova per gli intermediari è la raccolta di informazioni sulle preferenze Esg degli investitori. Alcune riflessioni preliminari
L’8 giugno 2020 la Commissione europea ha pubblicato una nuova proposta di Regolamento[1], destinato a modificare il Regolamento Delegato Mifid II (n. 2017/565), che prevede l’obbligo di considerare le preferenze ambientali, sociali e di governance (Esg) degli investitori nell’ambito della valutazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti e nella gestione dei portafogli.
Il pacchetto dei draft pubblicati dalla Commissione, che nei contenuti riflettono le raccomandazioni dell’High Expert Group del 2018, si articola in diversi provvedimenti che incideranno anche sulle Direttive Ucits e Aifmd.
La definitiva approvazione del nuovo Regolamento, che era attesa entro il 2020, dovrebbe avvenire prossimamente, con entrata in vigore in tutti gli Stati membri venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, con applicazione (prevedibilmente) entro dodici mesi dall’entrata in vigore.
Il Regolamento della Commissione contiene in primo luogo alcune definizioni della terminologia adottata nel testo del provvedimento. In particolare, di notevole rilievo è l’indicazione del significato di “Preferenze Esg”, termine che rappresenta la scelta di un cliente o potenziale cliente in merito all’integrazione degli investimenti sostenibili (dal punto di vista ambientale, investimenti sociali o investimenti di buona governance) nella propria strategia di investimento.
Valutazione di adeguatezza (idoneità) e Product governance
La nuova normativa interviene sull’articolo 54.2 del Regolamento Delegato Mifid II laddove si prevede che le imprese di investimento ottengano dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel servizio di gestione del portafoglio corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio ed eventuali preferenze, incluse le preferenze Esg, se rilevanti.
L’integrazione delle preferenze Esg nel processo di valutazione di adeguatezza (idoneità) nella consulenza e nelle gestioni di portafoglio presuppone la raccolta delle informazioni presso i clienti sulle scelte e caratteristiche individuali, con le opportune modifiche dei questionari di profilazione.
“Per consentire alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio di raccomandare prodotti adeguati ai propri clienti, tali società di investimento dovrebbero introdurre domande che aiutino a identificare le preferenze Esg individuali del cliente. In conformità con il loro obbligo di agire nel migliore interesse del cliente, le raccomandazioni ai clienti dovrebbero riflettere sia gli obiettivi finanziari sia, se del caso, le preferenze Esg espresse da tali clienti” (Consierando 5).
Il nuovo Regolamento accoglie alcune indicazioni che Esma aveva già fornito nell’ambito delle proprie linee guida in materia di requisiti di adeguatezza e di Product Governance.
Negli “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” l’Autorità europea aveva riconosciuto come buona prassi quella di valutare gli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, acquisendo notizie anche in merito alle preferenze del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance.
Negli “Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II”, l’Esma aveva indicato che, nell’ambito delle “esigenze ed obiettivi dei clienti”, un determinato prodotto può “essere concepito con caratteristiche particolari per conseguire obiettivi di investimento specifici quali «l’investimento verde», «l’investimento etico», ecc.”.
Preferenze Esg e profilo di rischio
La profilazione dei clienti ha lo scopo di conoscere ed analizzare le caratteristiche del cliente sotto diversi profili, gli obiettivi di investimenti, la tolleranza al rischio, la capacità di sostenere le perdite e le conoscenze ed esperienze in materia finanziaria.
Un primo problema da affrontare riguarda il rapporto tra le procedure di profilazione di rischio dei clienti e le loro preferenze Esg, se cioè queste ultime interagiscono, e come, nella determinazione dei profili di rischio di natura finanziaria.
Il Regolamento della Commissione, nel Considerando n. 6, precisa che “al fine di evitare disallineamenti, le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero valutare gli obiettivi di investimento, l’orizzonte temporale e le circostanze individuali dell’investitore prima di chiedere al cliente le sue potenziali preferenze Esg”.
In altre parole, le informazioni sulle preferenze Esg, successive alle informazioni di natura finanziaria, non dovrebbero interagire nella determinazione del profilo di rischio complessivo del cliente, ma piuttosto declinare in modo più granulare le caratteristiche e le esigenze della clientela nell’ambito dei propri investimenti.
Un ulteriore considerazione, che rafforza questa interpretazione, deriva dal Considerando n. 8: nell’attuale formulazione del provvedimento, si prevede che, per i clienti esistenti, per i quali cioè è già stata effettuata una valutazione di adeguatezza (idoneità), “le imprese di investimento possano fare affidamento sulla valutazione dell’idoneità esistente”.
*Contributor FocusRisparmio
[1] COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of Environmental, Social and Governance (ESG) considerations and preferences into the investment advice and portfolio management.
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