1 min
L’autorità ha adottato una nuova raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento
Pur tenendo conto della delicatezza del momento che sta attraversando la nazione, nella raccomandazione l’autorità sollecita gli intemediari –consulenti abilitati all’offerta fuori sede, autonomi, società di consulenza finanziaria e gestori che commercializzano quote o azioni di OICR propri e/o di terzi – in merito al pronto invio del dettaglio dei costi relativi al 2019.
“Le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima, nel rispetto del principio generale secondo cui le informazioni indirizzate alla clientela «devono essere corrette, chiare e non fuorvianti» e nell’osservanza della normativa vigente”, si legge nella raccomandazione (qui il testo integrale dal sito Consob).
Struttura e contenuto delle rendicontazioni
Consob ribadisce la necessità di evidenziare in modo chiaro e trasparente i costi degli investimenti, invitando gli operatori a inserire queste voci, alternativamente:
- “in un documento stand alone (dedicato, ndr), che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti – quali il rendiconto periodico di gestione o quello sugli strumenti finanziari– dai quali deve restare fisicamente distinto”;
- “all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna evidenziazione grafica, attraverso un’idonea e specifica intitolazione in carattere grassetto e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali”.
Consob precisa inoltre che l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata dovrebbe essere effettuata “attraverso l’impiego della tabella indicata dall’ESMA nella Q&A n. 13, a pagina 85 del documento “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, sezione “Informations on costs and charges”. Eccola:
Fonte: Esma, Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics
.
L’uso di questa tabella garantisce che “i costi e oneri rappresentati sono quelli effettivamente sostenuti dal cliente nel periodo di riferimento del rendiconto”, precisa Consob.
L’autorità dei mercati stavolta non lascia nulla al caso. Tanto da puntualizzare che “in calce alla tabella dovrebbe essere riportata in modo chiaramente individuabile l’illustrazione dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento. Gli intermediari dovrebbero altresì riportare l’indicazione del rendimento lordo e di quello netto”.
Peraltro, la tabella “dovrebbe essere accompagnata da una sintetica spiegazione del significato di ciascuna voce di costo. Inoltre dovrebbe essere fornita una spiegazione dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del valore percentuale di costi e oneri e/o dell’impatto dei medesimi sul rendimento”.
Un percorso tortuoso
La raccomandazione è il risultato della consultazione al mercato lanciata dall’autorità lo scorso 21 febbraio con l’obiettivo di allineare le modalità di adempimento degli intermediari finanziari al principio di tutela dei clienti attraverso la trasparenza informativa di costi e oneri prevista dalla direttiva MiFID 2.
Consob: “Rendicontazioni ai clienti entro fine aprile”
In quella occasione, Consob ha diradato le nubi addensate sin dall’entrata in vigore della direttiva nel gennaio 2018 attorno ai termini entro cui le società mandanti devono inviare le rendicontazioni, precisando che la trasmissione del dettaglio dei costi e oneri che incidono sugli investimenti dei risparmiatori va effettuata “entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento”.
Quello delle rendicontazioni rimane il nodo più duro da sciogliere per l’industria della consulenza in materia di investimenti, ed è da tempo oggetto di dibattito e critiche da parte di analisti e osservatori, sia in merito ai ritardi dell’invio del documento da parte degli intermediari – il primo richiamo Consob al rispetto della disciplina risale a febbraio 2019 – sia per quanto concerne un alto grado di discrezionalità nella presentazione dei dati.