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Chiarita la portata della definizione “investimento sostenibile” e come qualificare gli investimenti in partecipate. Il Q&A definitivo pubblicato sul sito Esma
Nuovi chiarimenti da Bruxelles sul regolamento Sfdr, uno dei tasselli principali della cornice legislativa sulla finanza sostenibile Ue. La Commissione europea ha risposto a una serie di quesiti posti dalle cosiddette Esa (Eba, Eiopa ed Esma), la triade di autorità che supervisiona i mercati finanziari europei. Le risposte sono molto rilevanti per l’industria del risparmio gestito, perché impattano direttamente il modo in cui gli operatori qualificano i fondi ai sensi del regolamento e strutturano le informazioni sulla base delle sue prescrizioni.
Le Esa avevano scritto alla Commissione nel settembre 2022 ponendo una serie di domande riguardanti alcuni aspetti fondamentali della Sfdr, tra cui alcune questioni fondamentali sulla definizione di “investimenti sostenibili”. Questo nuovo Q&A integra altre risposte fornite dalla Commissione alle Esa sull’interpretazione della Sfdr nel luglio 2021 e nel maggio 2022. Il 17 maggio le autorità di vigilanza europee hanno pubblicato una versione consolidata di tutte le precedenti domande e risposte, per facilitare l’accesso e la revisione da parte dei partecipanti al mercato dei fondi.
Gli investimenti possono essere sostenibili anche senza specificare l’uso dei proventi
Gli investimenti sostenibili ai sensi del regolamento sono definiti all’articolo 2, paragrafo 17, come un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, che non danneggia in modo significativo gli obiettivi ambientali o sociali e in società partecipate che seguono buone pratiche di governance.
La prima domanda inviava dalle autorità riguardava l’applicazione della definizione agli investimenti che non specificano l’uso dei proventi, come l’investimento in equity o debito in un’altra società, che a sua volta ha una attività economica che persegue obiettivi ambientali assieme ad altre attività che non li perseguono. Una questione che ha scatenato un intenso dibattito negli scorsi mesi, con posizioni divergenti tra gli operatori, e particolarmente rilevante per chi gestisce i fondi articolo 9, che devono essere composti unicamente da investimenti sostenibili (salvo eccezioni per garantire copertura e liquidità).
La Commissione ha confermato che gli investimenti sostenibili possono essere misurati a livello di entità partecipata o a livello di attività specifica. La Commissione ha dichiarato che gli operatori devono rendere nota la metodologia applicata per effettuare la valutazione degli investimenti sostenibili, osservando che la definizione della Sfdr non prescrive un approccio specifico per determinare il contributo agli obiettivi ambientali e sociali.
Attività economiche che contribuiscono a obiettivi ambientali e sociali
Un’altra questione sollevata è se un’attività economica da parte di una partecipata debba di per sé contribuire a un obiettivo ambientale o sociale o se qualsiasi attività economica possa potenzialmente contribuire, semplicemente in virtù del fatto che l’attività è condotta in modo sostenibile; o se ogni attività economica possa contribuire alla mitigazione del rischio climatico per il solo fatto che è coperta da un piano di transizione. Sul punto, la Commissione ha fornito un’interpretazione ampia, ribadendo che la Sfdr non stabilisce requisiti minimi che qualifichino i concetti di contribuzione e mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi spetta agli operatori svolgere una valutazione caso per caso e rendere noto nella disclosure il proprio ragionamento. Una responsabilità in capo agli operatori, che devono quindi muoversi con cautela, ha sottolineato la Commissione. Quanto ai piani di transizione, dipende dal contenuto. Un piano che assicuri semplicemente di non danneggiare gli obiettivi sociali e ambientali potrebbe non essere sufficiente a far dire che quella società economica contribuisce a fini sostenibili.
Articolo 9, emissioni e modalità di gestione del fondo
I fondi passivi che hanno un obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio ai sensi dell’articolo 9 possono essere attivi o passivi, ha confermato la Commissione. Per quanto riguarda i requisiti specifici applicabili ai fondi attivi articolo 9 che hanno designato un benchmark di riferimento, la Commissione ha dichiarato che la Sfdr è un regolamento sulla trasparenza e non prescrive l’uso di benchmark allineati a Parigi o di benchmark di transizione climatica. Le regole però impongono una disclosure dettagliata di come lo sforzo per raggiungere l’obiettivo specifico sia garantito in vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo termine dell’Accordo di Parigi.
La Commissione ha anche affrontato la questione se si possa ritenere che i fondi che seguono i benchmark appena menzionati soddisfino automaticamente le condizioni imposte dall’articolo 9. La risposta è che i fondi che seguono passivamente tali benchmark non sono tenuti a includere nelle loro informazioni precontrattuali una spiegazione dettagliata di come sia garantito lo sforzo continuo per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. La Commissione afferma che il motivo è che “si ritiene che questi prodotti abbiano come obiettivo investimenti sostenibili…”. Ciò ha causato una certa confusione, in quanto suggerisce che la Commissione ritiene che tutti i fondi di tracciamento PAM e CTB debbano essere fondi ai sensi dell’articolo 9 e non possano essere fondi ai sensi dell’articolo 8. È improbabile che la Commissione ritenga che tali fondi abbiano un obiettivo sostenibile. È improbabile che questa sia l’intenzione della Commissione. Piuttosto, è probabile che la Commissione stia affermando che è lecito considerare gli investimenti sottostanti detenuti per il monitoraggio di questi benchmark come investimenti sostenibili. Tuttavia, sarebbe utile un ulteriore chiarimento su questo punto.
Promozione della riduzione delle emissioni di CO2
L’articolo 8 non limita i tipi di caratteristiche che possono essere promosse dai fondi, che possono quindi promuovere la riduzione delle emissioni di carbonio come parte della loro strategia di investimento senza avere un obiettivo di investimento sostenibile. La Commissione, tuttavia, ha chiarito che nessuna delle informazioni precontrattuali, del sito web, del marketing e delle informazioni periodiche relative al fondo dovrà indurre gli investitori a credere che la promozione della riduzione delle emissioni di carbonio sia più di una semplice caratteristica della strategia del fondo o che il fondo sia un prodotto a cui si applicherebbe l’articolo 9(3).
Principali impatti avversi (Pai)
La Commissione ha infine confermato che le informazioni precontrattuali sui Pai (Principali impatti avversi) relative ai fondi devono includere sia una descrizione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità sia le procedure messe in atto per mitigare tali impatti.
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