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La normativa di dettaglio impone la preparazione di una documentazione standardizzata e con un elevato grado di dettaglio. Per i principali effetti avversi (Pai) la disclosure va fatta entro giugno
A partire dal 1° gennaio 2023, il regolamento Sfdr si dispiegherà nella sua completezza, con l’entrata in vigore della normativa di secondo livello (cioè dell’atto delegato con gli standard tecnici di dettaglio, detti Rts). Una concreta accelerazione, che impone un impegno di compliance particolarmente complesso alle società di gestione del risparmio, le quali dovranno disporre una documentazione di offerta sui prodotti standardizzata e molto dettagliata.
I Regulatory technical standards (o Rts), elaborati dalle cosiddette Esa (Eba, Esma ed Eiopa), sono contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288 e specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”; il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità; il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
Il regolamento Sfdr, introdotto per aumentare la trasparenza sui prodotti in materia di sostenibilità, distingue i prodotti finanziari attraverso la distinzione di una serie di metriche chiave, come i rischi di sostenibilità (questioni di rilevanza Esg che causano un impatto negativo materiale sul valore dell’investimento, come per esempio il cambiamento climatico) e i principali impatti avversi (o Pai), che valutano gli effetti potenzialmente negativi o materiali direttamente correlati alle scelte di investimento (come le emissioni di gas a effetto serra, la diversità di genere nei board, eccetera).
Gli indicatori di impatto negativo individuati dalle Esa sono 64: per 18 di questi – tra cui il livello di emissioni di CO2, l’esposizione ai combustibili fossili, la diversità di genere, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione – la disclosure è obbligatoria, mentre per gli altri altri 46 è su base volontaria. Le Sgr devono descrivere le azioni adottate nell’anno precedente e quelle programmate o gli obiettivi periodo successivo per evitare o attenuare i principali effetti negativi individuati. Anche gli attori della consulenza finanziaria devono pubblicare le informazioni sui Pai sul proprio sito web, in una sezione separata intitolata “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni sui fattori di sostenibilità”.
Le informazioni precontrattuali relative ai prodotti d’investimento che promuovono caratteristiche Esg (i cosiddetti articolo 8) devono specificare, ad esempio, come tali caratteristiche vengono rispettate attraverso un indice di riferimento selezionato. Mentre per i prodotti che hanno come obiettivo un investimento sostenibile (cioè i cosiddetti articolo 9), le informazioni devono specificare come tale obiettivo viene raggiunto, come è allineato con l’indice di riferimento selezionato o, se l’obiettivo è una riduzione delle emissioni di carbonio, un’indicazione della sua eventuale conformità con gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi (in assenza di benchmark specifici in tal senso). Inoltre, i report periodici devono descrivere il loro impatto sulla sostenibilità. Le informazioni devono essere ottenute dalle società partecipate e da provider di dati di mercato, e nel caso in cui non siano disponibili devono dare dettagli sugli sforzi compiuti per recuperarli.
La conseguenza dell’applicazione degli Rts a partire dal 1° gennaio 2023 è che i Pai e le caratteristiche di sostenibilità dovranno essere comunicati per la prima volta entro il 30 giugno 2023, facendo riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Questo comporta che le società si siano già messe in moto in largo anticipo, per raccogliere tutte le informazioni di quest’anno e comunicarle entro i tempi prescritti dalla normativa. Non a caso, la data di entrata in vigore del regolamento delegato è stata volutamente posposta al primo giorno del 2023, proprio per permettere agli attori del mercato di prepararsi.
A loro volta, anche i soggetti partecipati dovranno essere in grado di comunicare correttamente le informazioni necessarie, affinché i player del risparmio gestito possano rispettare il regolamento: questo spiega perché le istituzioni Ue stiano puntando molto sulla direttiva Csrd, in dirittura d’arrivo, che estenderà e renderà più dettagliate le norme in materia di disclosure di informazioni non finanziarie per le società.
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