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L’obiettivo è promuovere una maggiore convergenza nell’interpretazione dei requisiti in materia di retribuzione e di conflitti di interesse della Mifid 2, per rafforzare la tutela degli investitori
Nella definizione delle pratiche retributive relative ai prodotti finanziari, le società finanziarie dovrebbero allineare gli interessi della società a quelli dei clienti. È questo uno dei punti principali delle nuove linee guida che Esma, l’autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell’Ue, ha pubblicato in materia di product governance, cioè di quell’insieme di regole che mira a garantire che i prodotti finanziari siano ideati e distribuiti nel migliore interesse del cliente. L’obiettivo delle linee guida è quello di promuovere una maggiore convergenza nell’interpretazione dei requisiti in materia di retribuzione e di conflitti di interesse della Mifid 2, e i relativi approcci di vigilanza, per rafforzare la tutela degli investitori.
I requisiti di product governance introdotti dalla Mifid 2 “si sono rivelati un elemento chiave del quadro di protezione degli investitori”, ha commentato Esma nel presentare le linee guida. Un intervento dell’authority riguarda il campo di applicazione dell’articolo 27 di Mifid 2, che impone l’obbligo “di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente”.
Su questo fronte, quando le società finanziarie progettano politiche e pratiche retributive in base all’articolo 27, e in particolare per quanto riguarda le componenti variabili della retribuzione, dovrebbero definire criteri adeguati per allineare gli interessi dei soggetti rilevanti e delle imprese a quelli dei clienti. Per farlo, le società devono prendere in considerazione criteri qualitativi che incoraggino i soggetti rilevanti ad agire nel migliore interesse del cliente. Questi criteri includono il rispetto di norme di comportamento (in particolare, il riesame dell’idoneità degli strumenti venduti ai clienti, se del caso) e le procedure interne, l’equo trattamento dei clienti e la loro soddisfazione. Questi criteri qualitativi devono essere definiti e documentati in modo sufficiente e chiarore evitare che siano utilizzati per reintrodurre indirettamente “criteri commerciali quantitativi”.
Inoltre, le società finanziarie dovrebbero tener conto di criteri che non creino conflitti di interesse o incentivi che possano spingere i soggetti rilevanti (come i consulenti e i banker) a favorire gli interessi dell’azienda o i propri a scapito del cliente. Questo non vieta di porre obiettivi commerciali di vendita al personale, purché non creino un incentivo a raccomandare soltanto certi prodotti più favorevoli alla società e non quelli già adatti al cliente. Non si devono fissare obiettivi prestazionali che possano incentivare conflitti di interesse o comportamenti incentrati sui guadagni a breve termine.
I rischi di conflitti di interesse devono essere considerati con attenzione, e si devono evitare, per esempio, quelle situazioni in cui quali i soggetti rilevanti potrebbero essere incoraggiati a subordinare la concessione di condizioni migliori nel contesto di un prestito ipotecario a un cliente alla sottoscrizione di uno strumento finanziario specifico che rientra nei loro obiettivi di vendita. Inoltre, le società potrebbero introdurre dei criteri di rettifica ex post della retribuzione variabile per scoraggiare ulteriormente i soggetti rilevanti dal non tener conto degli interessi del cliente o dal favorire i propri interessi.
Le società dovrebbero inoltre istituire controlli adeguati – soggetti a revisione periodica – per valutare le pratiche retributive e garantire che i loro risultati non siano in contrasto con l’obiettivo di garantire il miglior interesse del cliente ed evitare i conflitti di interesse. I controlli dovrebbero comprendere la valutazione della qualità del servizio fornito al cliente, ad esempio il monitoraggio delle chiamate per le vendite telefoniche, il campionamento delle consulenze e dei portafogli clienti forniti al fine di verificare periodicamente l’adeguatezza o di esaminare altra documentazione dei clienti.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni ufficiali delle linee guida, le autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’Esma se sono o intendono essere conformi alle linee guida. Dopo due mesi dalla pubblicazione in tutte le lingue Ue, le linee guida saranno operative.
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