Vigilanza più efficiente con Ocf
Ne è convinto Bufi, presidente di Anasf, che sul no all’iscrizione d’ufficio dei commercialisti dice: “Non ci devono essere corsie preferenziali per nessuno”
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Il 2018 si è aperto con l’entrata in vigore della MiFID II, della IDD (direttiva sulla distribuzione assicurativa) e del Regolamento KID PRIIP, tutte novità che avranno un significativo impatto sull’attività professionale dei consulenti finanziari.
Anche la disciplina del nuovo Albo dei consulenti avrà completa attuazione, con l’articolazione dello stesso in tre sezioni – corrispondenti alle categorie professionali previste dalla normativa (CF abilitati all’offerta fuori sede, CF autonomi, società di consulenza finanziaria o SCF) – e il trasferimento dell’attività di vigilanza sugli iscritti da Consob all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF).
I tempi per l’avvio del nuovo Albo sono definiti, e la roadmap prevista consentirà di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato l’attribuzione all’Organismo delle nuove funzioni previste, dall’altro l’iscrizione al nuovo Albo in primis dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria – soggetti che lavorano in regime di proroga dall’ottobre 2007 – e successivamente di quanti, persone o società, vorranno intraprendere la professione di consulente finanziario.
Per quanto concerne l’operatività dell’Organismo, questa passa da alcuni atti e provvedimenti di Consob e del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), veri e propri fattori propulsivi per la realizzazione del nuovo OCF. In particolare:
Visti i passaggi fondamentali e le tempistiche di attuazione si può presumere che in OCF si stia lavorando per la definizione del Protocollo d’intesa da condividere con Consob nonché dello Statuto e del regolamento organizzativo interno da sottoporre e condividere con il MEF.
Autonomi e SCF, serve un periodo transitorio
La roadmap per l’iscrizione di autonomi e SCF all’Albo passa da un regime transitorio per il quale si rende necessaria un’apposita delibera Consob. Il periodo transitorio è necessario per consentire ai consulenti autonomi e alle SCF che ne hanno diritto, in quanto già operativi a ottobre 2007, di continuare a esercitare la propria attività di consulenza finanziaria.

“L’avvio del regime transitorio è il primo passo operativo e tangibile per il nuovo corso dell’attività di consulenza finanziaria autonoma”, conferma Joe Capobianco, direttore generale dell’OCF, che dal 2008 ne cura lo sviluppo e il consolidamento.
Il direttore ha recentemente rappresentato, infatti, in occasione del PFEXPO 18, come in OCF si stia lavorando alacremente per avviare, possibilmente già ad aprile, una fase di pre-istruttorie ai fini della verifica dei requisiti di quanti, tra consulenti autonomi e SCF, hanno diritto a iscriversi alle nuove sezioni dell’Albo in quanto esercitavano l’attività di consulenza alla data del 31 ottobre 2007.
Il nodo della verifica dei requisiti
Va tuttavia precisato che l’operatività a ottobre 2007 non rappresenta l’unico requisito cui questi soggetti devono ottemperare per poter continuare a erogare consulenza. L’OCF dovrà infatti riscontrare ulteriori requisiti. Come spiega Capobianco: “Dovremo verificare anche i requisiti di professionalità, onorabilità, nonché i requisiti patrimoniali, di indipendenza e organizzativi. Inoltre, in attesa che il MEF adotti i nuovi decreti ministeriali rimangono validi quelli attualmente vigenti”.
In effetti sarà possibile utilizzare come riferimento i decreti ministeriali pubblicati dal MEF n.206/08 e n. 66/12, recanti i requisiti professionali relativi alle categorie dei consulenti autonomi e delle SCF.
In attesa dell’armonizzazione tra le norme del MEF e le previsioni di Consob la roadmap, per il periodo transitorio, può portare l’OCF a completare l’analisi dei requisiti di autonomi e SCF entro ottobre. Rispettati questi tempi, già a ottobre 2018 l’OCF potrebbe avviare le funzioni di controllo e vigilanza dell’Albo su tutte e tre le categorie previste dalla normativa.
In merito alla tempistica del passaggio delle delibere di operatività appannaggio della Consob, va ricordato che la legge n. 172/17 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetto decreto fiscale, ndr) detta tempi certi per il trasferimento dei poteri di vigilanza degli intermediari dalla Consob all’OCF, avendo stabilito che in ogni caso, anche in assenza delle delibere, il nuovo Organismo prenderà comunque avvio dal 1 dicembre 2018.
