Pir, è boom di sottoscrittori
Investiti in media 13mila euro. Sono alcune delle evidenze presentate oggi da Rota (Assogestioni) al Salone del Risparmio. Tra gli altri dati significativi, il peso del 10% raggiunto su Aim Italia
3 min
I Pir sono strumenti di investimento a lungo termine in strumenti finanziari e liquidità introdotti dalla Legge di bilancio 2017 favoriti da agevolazioni fiscali, che esigono una serie di condizioni da rispettare per ottenerne i relativi benefici: vincoli alla composizione del portafoglio, periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari di cinque anni e limite quantitativo all’investimento (entro 30mila euro l’anno per un massimo di 150mila euro complessivi), a fronte dall’esenzione della tassazione dei redditi finanziari generati dagli strumenti e dall’imposta di successione. Ma su alcuni aspetti pratici non menzionati dal testo normativo sono sorti dei dubbi da parte degli addetti ai lavori, che sono in larga parte stati chiariti dalle linee guida emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e dalla recente circolare dell’Agenzia delle entrate, di cui si è discusso nella giornata conclusiva del Salone del Risparmio. Per esempio, il fatto che lo strumento possa essere costituito a favore di un minore: cosa succede in quel caso? Il Mef ha considerato che il minore debba essere considerato come l’adulto, visto che anzi rappresenta un investitore ideale per uno strumento di lungo termine come il Pir. Le linee guida hanno quindi chiarito questo aspetto, sulla quale è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate in merito a un aspetto specifico. In considerazione del principio di unicità della titolarità del Pir e del vincolo di plafond complessivo all’investimento, le Entrate si sono rifatte all’articolo 4 del Testo unico sulle imposte sui redditi, in base al quale i redditi sono imputati al titolare dell’usufrutto. In questi casi – se il genitore costituisce un Pir per il figlio minore e i relativi redditi soggiacciono all’usufrutto del genitore – è parso quindi corretto limitare le possibilità che il genitore apra un Pir intestato a se stesso per non creare moltiplicazioni del beneficio fiscale, cioè la non imponibilità dei redditi che derivano dal capitale.
Altro aspetto importante è la residenza fiscale in Italia, che è un requisito per l’apertura di un Pir. Che succede se il titolare si trasferisce all’estero e perde quindi la residenza italiana? In questo caso, per dare rilevanza alla funzione effettiva del Pir, che agevola l’investimento in sé e non esclusivamente il reddito, il Mef ha espresso un’apertura per il cambiamento di residenza, che è stata recepita dalle Entrate, chiarendo che in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero non viene meno l’agevolazione di poter continuare a detenere gli strumenti, per evitare la recapture, cioè la restituzione del beneficio fiscale. Se quando torna in Italia vuole beneficiare delle agevolazioni sui rendimenti futuri, il risparmiatore deve conferire gli strumenti in un nuovo Pir.
Un’altra questione è legata alla composizione del portafoglio, che deve essere per il 70% investito in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, escluse quelle immobiliari, di cui almeno il 30% in strumenti emessi da imprese non inserite nel FtseMib o indici esteri analoghi (investimento qualificato) e per il restante 30% in altri strumenti senza vincoli specifici. «Su questo aspetto si pone la questione degli strumenti finanziari derivati, sui quali il Mef non ha dato indicazioni ma le Entrate hanno dato chiarimenti importanti», ha dichiarato Arianna Immacolato, direttore settore fiscale di Assogestioni. «Sono ammissibili solo investimenti in derivati che non snaturino l’oggetto dell’investimento del piano, e quindi in funzione di copertura di eventuali perdite derivanti da strumenti qualificati; se eventuali rendimenti dei derivati dovessero superare le perdite sarebbero tassati. Un aspetto che abbiamo letto come deterrente all’utilizzo dei derivati in funzione speculativa», ha commentato Immacolato. Un’interpretazione confermata dalle Entrate. Su questo fronte si pone anche l’interrogativo relativo alle azioni delle Spac (special purpose acquisition vehicles), scatole che poi portano a quotazione le cosiddette società target: si possono considerare come investimento qualificato? E i warrant che vengono offerti per acquisire le azioni? Il warrant infatti non ha funzione di copertura. Su questi aspetti Assogestioni sta preparando dei quesiti da sottoporre all’Agenzia delle entrate. Nel frattempo il Mef ha spiegato che per un approccio economico-finanziario la Spac va considerata come società di capitali ordinaria, quindi può essere un investimento qualificato. Quanto al warrant, per il ministero ci si può rifare all’interpretazione di Bankitalia che lo considera una partecipazione potenziale, e non un derivato, lettura condivisa anche dalle Entrate. Diverso il caso dei titoli emessi dagli Spv, società veicolo non industriali costituite per veicolare attività finanziarie cedute da terzi, in particolare con lo scopo di effettuare cartolarizzazione. Non sembrano invece inquadrabili tra gli investimenti qualificati (ma solo nella parte libera) gli strumenti emessi dalle Spv perché un veicolo utilizzato per trasformare crediti in titoli non è una società commerciale o industriale. L’ultima questione di cui si è parlato sono i vincoli di concentrazione (massimo il 10% dell’investimento in strumenti dello stesso emittente) in riferimento ai gruppi. In tal caso si applicano le regole sui gruppi stabilite a livello settoriale, ha precisato l’Agenzia delle entrate.
