Eltif, quattro idee per il rilancio
Finora il regolamento sui fondi d’investimento europei a lungo termine non ha sortito gli effetti sperati. Assogestioni propone quattro linee di riforma per uno strumento ad alto potenziale
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Esma, l’autorità europea di vigilanza su strumenti e mercati finanziari, ha reso noti i contenuti della lettera inviata al Commissario europeo per i servizi finanziari Mairead McGuinness in merito alla revisione del regolamento Eltif, i fondi europei di investimento a lungo termine, al vaglio della Commissione.
“L’obiettivo è quello di incentivare la diffusione dell’Eltif presso gli investitori europei, siano essi retail o professionali”, dice l’authority. Esma propone modifiche volte ad allineare lo strumento con le esigenze degli investitori: “Ciò lo renderebbe un veicolo di investimento più attraente per gli investitori professionali, nonché una potenziale alternativa di impiego del risparmio per gli investitori al dettaglio, migliorando al contempo l’accesso ai finanziamenti per le Pmi in una prospettiva di rilancio dell’economia europea post-Covid e nell’ambito del rafforzamento del progetto di Unione dei mercati dei capitali (Cmu)”.
I principali interventi proposti da Esma nella lettera inviata alla Commissione insistono sulle seguenti aree.
Attività e investimenti ammissibili (articoli 2 e 10, 11 del regolamento Eltif)
Fra le proposte più rilevanti per gli investitori Esma chiede che venga aumentata da 500 milioni a 1 miliardo la soglia di capitalizzazione di mercato delle partecipazioni di portafoglio. Con questa proposta, sostengono in Esma, si amplierebbe il numero di Pmi che può beneficiare dei finanziamenti forniti dagli Eltif.
Per lo stesso motivo, Esma chiede di “ammorbidire il requisito della controllata a maggioranza, permettendo coinvestimenti di minoranza”; di “ridurre l’importo di dieci milioni di euro in relazione all’investimento in partecipazioni dirette o indirette”; “consentire agli Eltif di investire in altri tipi di fondi oltre a Eltif/Euveca ed Eusef” e “consentire l’inclusione di alcuni tipi di partecipazioni finanziarie (ad esempio holding company) al fine di accettare strutture di finanziamento attualmente comuni nelle operazioni di private equity”.
Processo di autorizzazione (articolo 5)
Un’authority, un’autorizzazione: Esma propone di rendere più snello il processo di autorizzazione semplificando l’iter oggi in vigore che prevede il doppio passaggio anche presso le authority nazionali, poiché “potrebbe essere non chiaro e generare confusione”.
Composizione e diversificazione del portafoglio (articolo 13)
Ad oggi la norma prevede un limite minimo di almeno dieci investimenti per l’Eltif, una soglia che Esma ritiene “costosa e difficile da raggiungere”, soprattutto nei casi di investimenti in progetti infrastrutturali. L’authority chiede alla Commissione che gli Eltif sottoscritti da investitori professionali possano essere autorizzati a tenersi sotto questa soglia.
Rimborsi (articolo 18)
Esma suggerisce che potrebbe essere utile promuovere meccanismi in grado di fornire agli investitori la possibilità di uscire dall’Eltif prima della fine della vita del fondo, al fine di “rispondere alle preoccupazioni degli investitori al dettaglio che potrebbero percepire di essere bloccati con i loro investimenti per un lungo periodo di tempo”. Per risolvere il problema legato alle valutazioni, l’authority propone come possibile opzione quella di sviluppare un mercato secondario degli Eltif attraverso la quotazione che, sotto determinate condizioni di liquidità, possa consentire il disinvestimento anticipato attraverso la vendita a terzi. Fra i crucci di questa proposta, Esma riconosce che i costi di quotazione potrebbero disincentivare i produttori a percorrere questa via.
Prospetto (articolo 23) e informativa sui costi (articolo 25)
Esma propone di ridurre la mole di informazioni obbligatorie contenute nel prospetto. Il rischio – avverte l’organo di vigilanza – è quello di “confondere anziché informare l’investitore retail che non è in grado di sostenere un impegno a lungo termine e illiquido”.
Sulla disclosure dei costi Esma suggerisce di rendere più flessibile il riferimento dell’articolo 25 al “rapporto complessivo dei costi rispetto al capitale dell’Eltif” rivedendo il wording di alcuni paragrafi.
Prossimi passi. Lanciata lo scorso 19 ottobre, la consultazione si è da poco conclusa. Sulla base delle risposte ricevute la Commissione adotterà una proposta di revisione del Regolamento Eltif entro il terzo trimestre del 2021, da sottoporre successivamente al Parlamento e al Consiglio dell’Unione.
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