Consulenti, la luce alla fine del lockdown
Barometro Covid di Assogestioni-Finer: si stempera l’eccesso di negatività, segno di un desiderio di reazione e ripresa
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Niente saldo Irap, indennità di 600 euro e contributi a fondo perduto. Sono tre le misure principali contenute nel decreto Rilancio per sostenere i consulenti finanziari, e i loro dipendenti, alle prese con la crisi scatenata dal Covid-19. Si tratta di aiuti economici che, come il resto del provvedimento, dovranno seguire il normale iter parlamentare di approvazione e che quindi potrebbero subire delle modifiche. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono.
IRAP
Il governo ha deciso di cancellare il pagamento del saldo Irap relativo al 2019. Resta invece invariato l’acconto per il medesimo periodo di imposta che si è pagato nel corso dello scorso anno e che quindi non verrà rimborsato. Se non versato, sarà dunque da corrispondere.
Si allungano poi i tempi della prima rata dell’acconto Imp relativa al periodo di imposta 2020: non è dovuto il versamento, ma quanto non versato in sede di primo acconto quest’anno andrà corrisposto l’anno prossimo in sede di pagamento del saldo relativo al periodo di imposta 2020.
INDENNITA DI 600 EURO
Il bonus di 600 euro, già previsto dal dl Cura Italia per il mese di marzo, viene replicato nel nuovo provvedimento anche per aprile 2020. Chi l’ha già ricevuto a marzo, se lo vedrà accreditare in automatico nei prossimi giorni sul sito dell’Inps. Per verificare se l’indennità è stata messa in pagamento è sufficiente accedere con le proprie credenziali al sito dell’Inps, entrare nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”, cliccare dal menu a sinistra la voce “Prestazioni” e poi “Pagamenti”.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il decreto del 18 maggio prevede per i consulenti finanziari anche un contributo a fondo perduto. Se ne ha diritto se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del 2019 e il suo ammontare minimo è di 1.000 euro.
Ma il calo del fatturato non è l’unica condizione. Il contributo a fondo perduto spetta in ogni caso, infatti, anche ai consulenti finanziari che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in zone che prima dell’emergenza Covid già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi, come ad esempio eventi sismici.
Quanto all’importo del contributo, questo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello dello stesso mese del 2019: 20% per i cf con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019; 15% per i cf con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a un milione di euro nel periodo di imposta 2019; 10% per i cf con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Riguardo al calcolo del fatturato, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, al fine di verificare la riduzione percentuale il calcolo va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite ad aprile 2020 che hanno partecipato alla liquidazione periodica con quelle di aprile 2019.
Per ottenere il contributo, i consulenti dovranno presentare esclusivamente in via telematica un’istanza con l’indicazione della sussistenza dei requisiti all’Agenzia delle Entrate, la quale emanerà un provvedimento con cui saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza.
ALTRE MISURE
L’Anasf segnala anche altre misure di interesse per i consulenti finanziari, come la proroga al 16 settembre dei versamenti in scadenza nel periodo 9 marzo – 31 maggio 2020 relativi alle somme dovute a seguito di: accertamento con adesione; accordo conciliativo; accordo di mediazione; natti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; atti di recupero; avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro.
Da segnalare inoltre anche: la sospensione dei versamenti Iva, ritenute alla fonte e contributi previdenziali; il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo; la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per usi non domestici, relativamente ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020; il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; la sospensione versamenti relativi ad avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate; la sospensione versamenti somme relative ad atti di accertamento; lasospensione dell’attività dell’agente della riscossione; l’attenuazione degli ISA per tenere conto degli effetti della crisi e la proroga della cassa integrazione.