Crowdfunding, ecco chi sono e su cosa puntano gli investitori italiani
Secondo un’indagine di Opstart, a scegliere questo strumento sono ancora in pochi: pesa la scarsa educazione finanziaria. Tra i settori preferiti, la green economy
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Per il settore del crowdfunding qualcosa si muove. Banca d’Italia e Consob hanno emanato una prima disciplina per i fornitori di servizi per le imprese, con “gli orientamenti per gli operatori interessati alla presentazione delle domande di autorizzazione”. Dall’11 novembre 2023 potranno infatti continuare a operare in Italia esclusivamente coloro che avranno ottenuto l’autorizzazione dalle Authority come da Regolamento Ecsp.
Dal 10 novembre dello scorso anno è applicabile anche da noi il Regolamento Ue 2020/1503 (Regulation on European crowdfunding service providers for business, cioè Ecsp). La normativa prevede che “i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull’investimento (equity-based) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri”.
Bankitalia e Consob sono state designate come competenti per l’autorizzazione e la supervisione, ma potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare e avviare il relativo processo valutativo solo dopo l’adozione del decreto legislativo di attuazione. Manca, insomma, ancora un passaggio perché il procedimento possa partire, quello che riguarda il governo.
Intanto, via Nazionale e via Martini si sono rese disponibili ad avviare colloqui informali con gli operatori delle piattaforme per orientarli alla futura presentazione delle domanda di autorizzazione, “fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze”.
A livello nazionale, il regolamento europeo introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività e introduce norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva MiFid2. “Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione”, raccomandano le due autorità di vigilanza.
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