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Articolo pubblicato su FR MAGAZINE | Ago – Set 2018 |
Approvato il testo di compromesso del Consiglio. Regolamento pronto entro l’inizio del 2019
Il Regolamento per l’introduzione di un Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) dovrebbe vedere la luce entro l’inizio del 2019. Importanti passi in avanti sono stati fatti negli ultimi mesi in cui si è intensificato il dibattito in Europa.
Il 15 giugno 2018, infatti, la rappresentanza permanente al Consiglio europeo ha approvato il testo di compromesso della Presidenza sulla proposta di Regolamento della Commissione europea. Entro l’inizio del mese di settembre il voto spetterà alla commissione ECON del Parlamento europeo per poi passare all’Assemblea plenaria. I triloghi cominceranno, verosimilmente, dopo l’estate.
Tra le questioni che si stanno maggiormente dibattendo, un primo tema riguarda il ruolo dell’EIOPA nel processo di autorizzazione dei PEPP. Mentre la Commissione attribuiva all’Autorità europea un ruolo preminente, questo viene fortemente ridimensionato dal Consiglio, che attribuisce alle Autorità nazionali la competenza sulla verifica del rispetto dei requisiti regolamentari. All’EIOPA sarebbe rimessa la sola tenuta di un registro centrale nel quale registrare i PEPPs la cui regolarità sia già stata verificata a livello nazionale.
Altro tema fortemente dibattuto riguarda l’inclusione degli IORPs[1] tra i soggetti che possono essere annoverati tra i provider del PEPP. Mentre la Commissione europea non pone vincoli agli IORPs che intendano accedere al mercato dei prodotti pensionistici individuali, il Consiglio ritiene necessario chiarire che tale possibilità debba essere concessa solo là dove lo IORP sia autorizzato, nel proprio Stato membro, a offrire prodotti pensionistici individuali e sia assicurata adeguata separazione tra le attività e le passività dello IORP rispetto a quelle riconducibili al PEPP.
Regole più stringenti sono state introdotte anche con riferimento alla consulenza e alle norme sulla vendita dei PEPPs: nel testo di compromesso si esclude, infatti, la vendita dei PEPPs in regime di execution only anche quando presenti caratteristiche di non complessità.
Elementi di maggiore flessibilità, invece, sono rinvenibili con riferimento alla portabilità e all’istituzione di comparti nazionali, la cui finalità è quella di consentire al risparmiatore di continuare a contribuire nel PEPP anche nelle ipotesi in cui modifichi il proprio Stato di residenza.
Eliminando l’obbligo di istituire comparti nazionali per tutti gli Stati membri, nel testo di compromesso del Consiglio la portabilità è attuata tramite la creazione di sub-account la cui istituzione è rimessa alla scelta del provider. Tale maggiore flessibilità è bilanciata dall’introduzione del diritto, riconosciuto all’aderente, di trasferire il proprio saldo attivo presso un PEPP istituito da un altro soggetto, senza che siano applicati costi o commissioni, nelle ipotesi in cui questi decida di spostare la propria residenza in un Paese nel quale il provider del PEPP non è in grado di fornire l’apertura di un sub-account.
Da ultimo, con riferimento alle opzioni di investimento e alla strutturazione della linea di default, si segnala come il testo di compromesso proponga di chiarire che l’opzione di default possa prendere la forma di una strategia di investimento finalizzata a preservare l’entità del capitale investito sulla base di una tecnica di mitigazione del rischio o, in alternativa, di una garanzia di restituzione del capitale. Il Consiglio sembra così aver accolto le istanze, da più parti avanzate, che richiedevano maggiore chiarezza sulla possibilità di strutturare l’opzione di investimento di default attraverso l’utilizzo di una strategia life-cycle.
[1] Enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati ai sensi della direttiva 2016/2341/UE