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Raggiunto lo scorso dicembre un accordo in ambito Ue. Approvazione definitiva prevista a febbraio
Nel mese di luglio la Commissione europea ha pubblicato una proposta di modifica della MiFID II (Quick Fix) al fine di ridurre alcuni degli oneri amministrativi che derivano da obblighi di trasparenza e informativa, in particolare nei riguardi delle controparti qualificate e dei clienti professionali, che non sono controbilanciati da corrispondenti maggiori tutele degli investitori.
L’attuale pandemia Covid19 rende necessario rimuovere gli oneri formali laddove non siano strettamente necessari. Una visione più calibrata delle esigenze degli investitori consente di destinare maggiori risorse per affrontare le conseguenze della pandemia.
Nel corso della consultazione gli operatori avevano espresso perplessità in merito a diversi aspetti delle regole MiFID II ritenute nei fatti inutili o percepite come eccessivamente onerose. L’Esma, inoltre, nel proprio Technical Advice del 31 marzo, aveva formulato alcune indicazioni che la Commissione ha voluto recepire.
Iter legislativo della Direttiva Quick Fix
La Commissione intendeva con la sua proposta individuare il giusto equilibrio tra un livello sufficiente di trasparenza nei confronti del cliente, i più elevati standard di protezione e i costi di conformità accettabili per le imprese.
Il Parlamento europeo ha adottato un progetto di relazione durante la seduta plenaria dello scorso 25 novembre, votando altresì a favore dell’avvio dei negoziati interistituzionali; il Consiglio aveva concordato la propria posizione il 21 ottobre.
Il 9 dicembre si sono conclusi i negoziati interistituzionali (triloghi) con un accordo tra i negoziatori della Commissione Econ ed il Consiglio. Si dovrà ora procedere alla definitiva approvazione, prevista per il mese di febbraio, cui seguirà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Quindi la modifica entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione. Gli Stati Membri avranno 9 mesi di tempo per il recepimento negli ordinamenti nazionali al fine di consentire l’applicazione delle nuove norme 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea.
Le modifiche Quick Fix alla MiFID 2
Le modifiche alla Direttiva proposte dalla Commissione ricalibrano attentamente i requisiti in funzione delle diverse categorie di clienti al fine di raggiungere un equilibrio più appropriato tra la protezione degli investitori da un lato e l’offerta di servizi di investimento di alta qualità dall’altro.
Alcune modifiche impattano su tutte le categorie di investitori (ad esempio l’eliminazione graduale delle informazioni cartacee), mentre la maggior parte degli emendamenti si concentra sulle attenuazioni a favore dei clienti professionali e delle controparti qualificate.
Le modifiche alla Direttiva riguardano le seguenti materie:
(a) Informazioni fornite ai clienti nell’ ambito di servizi che utilizzano mezzi di comunicazione a distanza (art. 24.4)
(b) Modalità di trasmissione delle informazioni ai clienti (Art. 24.5a)
(c) Clienti professionali e controparti qualificate (Art. 29a)
-Informazioni su costi ed oneri
-Switch (Art. 25.2)
-Esecuzione degli ordini con controparti qualificate (Art. 30.1)
(d) Ricerca in materia di investimenti (Art. 24.9)
(e) Best Execution (Art. 27.3 e 27.6)
(f) Product Governance (art. 16.3 e 24.2)
Informazioni fornite ai clienti nell’ ambito di servizi che utilizzano mezzi di comunicazione a distanza (art. 24.4)
Al paragrafo 4 viene aggiunto un subparagrafo che prende in considerazione le transazioni di strumenti finanziari mediante mezzi di comunicazione a distanza. In tal caso le informazioni sui costi ed oneri dell’operazione possono essere fornite, senza ritardo e sotto alcune condizione, dopo aver effettuato l’operazione. Si noti che le condizioni ricalcano quelle previste all’art. 25.6 relative alla consegna della dichiarazione di adeguatezza dopo aver effettuato l’operazione.
Modalità di trasmissione delle informazioni ai clienti (Art. 24.5a)
Viene inserito un paragrafo nel quale si prevede che le imprese di investimento inviino le comunicazioni ai clienti in formato elettronico, salvo che il cliente richieda espressamente il supporto cartaceo. Le imprese di investimento dovranno informare i clienti in merito all’opzione di continuare a ricevere (gratuitamente) le comunicazioni su supporto cartaceo almeno otto settimane prima dell’invio delle comunicazioni in formato elettronico.
Clienti professionali e controparti qualificate (Art. 29a, 30.1)
Le modifiche più significative riguardano la prestazione dei servizi a favore dei clienti professionali e le controparti qualificate:
(a) Le informazioni sui costi ed oneri – previsti dall’art. 24.2, lettera c – sono dovute ai clienti professionali solo nella prestazione del servizio di consulenza e di gestione di portafogli.
(b) Le informazioni relative all’analisi costi e benefici degli switch di portafoglio (nuovo paragrafo aggiunto all’art. 25.2) non sono dovute ai clienti professionali salvo che ne facciano esplicita richiesta.
(c) Relazioni periodiche sui servizi prestati e relazione di adeguatezza (art. 25.6) non è dovuta ai clienti professionali salvo che ne facciano esplicita richiesta.
(d) Le imprese di investimento dovranno tenere traccia e conservare le richieste di esenzione ricevute dai clienti professionali.
(e) Esecuzione degli ordini con controparti qualificate (art. 30.1): le imprese di investimento, nella prestazione dei servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, hanno la possibilità di effettuare le operazioni senza essere soggetti, nell’ambito dei rapporti con le controparti qualificate, agli obblighi di natura informativa, di valutazione di adeguatezza, di best execution e di gestione degli ordini.
Switch (Art. 25.2)
La proposta di modifica della Direttiva si proponeva di esentare i clienti professionali dalle informazioni relative ai costi e benefici degli switch di portafoglio.
Poiché tale disposizione è contenuta nel Regolamento Delegato 565/2017 e non nella Direttiva MiFID 2, la Commissione ha ritenuto in primo luogo di riportare nella Direttiva un nuovo paragrafo (all’art. 25.2), che riprende le disposizioni sulla valutazione dei costi e benefici degli switch già previste all’art. 54.11 del Regolamento, per poi prevederne l’esenzione per gli investitori professionali, salvo esplicita richiesta da parte di questi ultimi.
Tuttavia, nel trasporre le disposizioni del Regolamento in materia di switch di portafoglio, la Commissione ha parzialmente modificato il testo introducendo, nell’ambito del solo servizio di consulenza, un obbligo di informativa ai clienti in merito alla valutazione dei costi e benefici dello switch, informativa attualmente non prevista dal Regolamento.
Ricerca in materia di investimenti (Art. 24.9a)
Viene introdotto un nuovo paragrafo (9a), nel quale si dispone che le imprese di investimento possano acquisire e pagare congiuntamente ricerche in materia di investimenti e servizi di esecuzione di ordini a condizione che il provider dei servizi identifichi chiaramente l’importo attribuibile alla ricerca, che i clienti siano informati del pagamento congiunto e che le ricerche abbiano come oggetto società con una capitalizzazione massima di un miliardo di euro.
Best Execution (Art. 27.3 e 27.6)
Vengono sospesi gli obblighi di pubblicazione, da parte delle imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti, delle prime cinque sedi di negoziazione per ciascun strumento finanziario e le relazioni periodiche relative alla qualità di esecuzione delle operazioni.
Product Governance (art. 16.3 e 24.2)
Vengono a cessare i requisiti di governance del prodotto per obbligazioni societarie con clausole make-whole. Questa esenzione dovrebbe essere completata escludendo le obbligazioni con una clausola make-whole dagli obblighi previsti per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativo (PRIIP), consentendo di rendere maggiormente disponibile questa tipologia di obbligazioni societarie agli investitori al dettaglio.
I prossimi passi nel processo di revisione di MiFID 2
Il processo di revisione della Direttiva MiFID 2, dopo la revisione Quick Fix, assumerà un maggiore rilevo nel corso del 2021, secondo le tappe previste dal Piano d’Azione di supporto alla Capital Market Union approvato dalla Commissione nello scorso mese di settembre.
In particolare, la Direttiva impegna la Commissione a proporre, entro il 31 luglio 2021, una revisione della Direttiva MiFID 2 sui seguenti punti:
(a) Il funzionamento della struttura dei mercati dei valori mobiliari, le regole di trasparenza, comprese le questioni relative ai paesi terzi;
(b) Le regole sulla ricerca in materia di investimenti;
(c) Le norme su tutte le forme di pagamento ai consulenti e il loro livello di qualifica professionale;
(d) Product Governance del prodotto;
(e) Segnalazione delle perdite;
(f) Categorizzazione dei clienti.
*Presidente Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente
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