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Via libera da Parlamento UE al pacchetto che agevola l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali, alleggerisce le regole sui prospetti e introduce una nuova Direttiva per le azioni a voto multiplo
La costruzione della Capital Markets Union in Europa passa anche da un canale di accesso più agevole per le imprese che vogliono affacciarsi al mercato dei capitali. Ecco perchè uno degli ultimi dossier approvati a Bruxelles è il pacchetto del Listing Act, un insieme di regole per aiutare soprattutto le piccole e medie società a crescere e diversificare le proprie fonti di finanziamento.
Il pacchetto è stato approvato nell’ultima sessione del Parlamento europeo a Strasburgo, dopo l’accordo raggiunto in trilogo con il Consiglio Ue, in cui il rappresentante del Consiglio aveva a sua volta approvato la posizione degli eurodeputati.
In dettaglio, il pacchetto punta a rendere più facile l’accesso ai mercati azionari alleviando i costi amministrativi della quotazione, rendendone più efficiente il processo, proteggendo allo stesso tempo gli investitori e la stabilità del mercato. Per esempio, si stima per le imprese quotate un risparmio di circa 100 milioni di euro all’anno, di cui 67 milioni grazie alla semplificazione delle regole sui prospetti.
Nella plenaria del Parlamento, gli eurodeputati uscenti hanno votato la proposta di Regolamento che modifica il Regolamento Prospetti, il Regolamento sul market abuse e il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (Mifir); la proposta di Direttiva che modifica la Mifid e abroga la Direttiva 2001/34 sulla quotazione; la proposta di una nuova Direttiva sulle azioni a voto multiplo.
Uno dei tasselli più rilevanti del Listing Act è costituito dalla revisione del Regolamento Prospetti. Il regolamento è stato modificato al fine di armonizzare i requisiti per la redazione, l’approvazione e la distribuzione del prospetto da pubblicare quando i titoli sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. Per ridurre i costi, le nuove regole stabiliscono che i prospetti dovrebbero avere un formato standard, includere informazioni essenziali e utilizzare, per quanto possibile, un linguaggio semplice in base al tipo di prospetto e al pubblico di investitori cui ci si rivolge.
Più precisamente, l’attuale Regolamento Prospetti contiene un’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto in situazioni in cui i titoli ammessi alla quotazione appartengono alla stessa classe delle azioni già quotate sullo stesso mercato, a condizione che i nuovi titoli ammessi rappresentino, in un periodo di 12 mesi, meno del 20% del numero di titoli già quotati. Le modifiche proposte amplierebbero l’ambito di applicazione di questa esenzione aumentando la soglia del 20% al 30%; e rendendola applicabile anche in caso di IPO.
Inoltre, le modifiche portano da 8 a 12 milioni di euro la soglia al di sotto della quale le IPO sono esentate dall’obbligo di presentare un prospetto; riducono il periodo di offerta minimo dell’IPO da sei a tre giorni lavorativi; riducono il numero di pagine dei prospetti per le azioni a 300 pagine formato A4 (con alcune eccezioni, ad esempio per gli emittenti con una storia finanziaria complessa); e sostituiscono la procedura del prospetto semplificato con un nuovo prospetto cosiddetto di follow-on.
Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento sul market abuse, il Listing Act propone di restringere l’ambito attuale dell’obbligo di disclosure delle informazioni privilegiate in relazione ai processi prolungati, in modo tale che non copra più le fasi intermedie. Secondo le modifiche proposte, gli emittenti dovrebbero invece divulgare solo le informazioni privilegiate relative all’evento conclusivo del processo prolungato. Inoltre vengono modificate le condizioni cui gli emittenti devono conformarsi per ritardare la disclosure delle informazioni privilegiate.
Quanto alla Mifid 2, il pacchetto propone di alleggerire le regole sull’investment research in relazione alle PMI, in modo da consentire che anche le aziende più piccole possano essere coperte dagli analisti, e consentire pagamenti combinati per servizi di esecuzione e ricerca. Le imprese di investimento che conducono queste attività di ricerca sponsorizzate dall’emittente sarebbero obbligate a conformarsi a un codice di condotta emesso da un’autorità nazionale competente o dall’Esma, che includerebbe requisiti minimi di indipendenza.
Infine, la nuova Direttiva sulle azioni a voto multiplo consente di trovare una soluzione a quella che costituisce una delle principali preoccupazioni delle PMI nell’ambito della quotazione, e cioè la perdita di controllo in seguito all’ingresso di nuovi azionisti. La proposta di Direttiva consente ai soci fondatori di mantenere il controllo sulla loro società avendo più diritti di voto per azione rispetto ad altri investitori.
Le strutture di azioni a voto multiplo sono attualmente regolamentate a livello nazionale, con alcuni stati membri che ne permettono l’uso e altri che le vietano. La Direttiva prevede un insieme minimo di leggi nazionali armonizzate sulle strutture di azioni a voto multiplo delle società quotate sui mercati growth dedicati alle PMI, lasciando tuttavia flessibilità agli stati Ue per la sua implementazione. La Direttiva stabilisce anche un obbligo per le società che utilizzano strutture di voto multiplo di rendere pubbliche alcune informazioni relative alla loro struttura del capitale.
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