Ue verso lo stop al greenwashing: siglato accordo su tassonomia Esg
In attesa dell'approvazione formale degli Stati membri, Parlamento e Consiglio europeo hanno concordato un compromesso sulla tassonomia della finanza sostenibile
2,3 min
Il comitato congiunto delle tre Autorità di supervisione europee (le cosiddette Esa, cioè Eba, Eiopa ed Esma) hanno appena pubblicato un documento di consultazione con l’obiettivo di ottenere input su contenuti, metodologie e presentazione dell’informativa Esg che dovrà essere adottata da operatori del mercato finanziario, consulenti e da chi realizza i prodotti.
I criteri di disclosure presentati sono stati sviluppati sotto l’ombrello del regolamento Sfdr (Sustainable Finance Disclosure Regulation), con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori finali e migliorare la trasparenza da parte dell’ampia platea di operatori di mercato e consulenti finanziari. Il regolamento è nato dalla considerazione che “l’informativa destinata agli investitori finali sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza non sono sufficientemente sviluppate perché non ancora soggette a obblighi armonizzati”.
Il regolamento prevede che le Esa – che presiedono alla supervisione del settore bancario, di quello assicurativo e dei fondi pensione e dei mercati finanziari in Europa – sviluppino degli standard tecnici regolatori (Rts) sui contenuti, sulla metodologia e sulla presentazione dell’informativa Esg sia a livello di soggetto del settore finanziario sia di prodotto. Gli Rts verranno pubblicati a fine 2020, e una prima parte delle disposizioni dovrebbero essere applicate a partire dal 10 marzo 2021.
I primi a entrare in vigore sono i requisiti che riguardano i soggetti del mercato finanziario. Le entità indicate nel regolamento sono I “partecipanti ai mercati finanziari”, un’espressione ampia che finisce per includere anche UCITS/AIFs e i loro manager, fondi di venture capital, istituzioni di credito, società che realizzano prodotti di investimento assicurativo e fondi pensione. Ulteriori disposizioni riguardano i consulenti finanziari, anche in questo caso intesi in senso ampio.
Per quanto riguarda le informative, le Esa hanno realizzato che il migliore approccio è quello di adottare un set obbligatori di indicatori per assicurare una definizione armonizzata dei possibili effetti avversi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, ed evitarne che le società possano farne un uso discrezionale. Questa informativa, in particolare, andrebbe fatta sul sito della società, e le Esa propongono un determinato set di regole su come pubblicarla.
L’informativa dovrebbe assumere la forma di una dichiarazione sulla politica di due diligence sull’impatto avverso delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, in relazione al clima e ad altri impatti legati all’ambiente, al sociale, all’impatto sui lavoratori, al rispetto dei diritti umani, e in materia di anticorruzione.
Le caratteristiche di sostenibilità e gli obiettivi dei prodotti finanziari dovrebbero essere dettagliate nella documentazione precontrattuale, nel reporting periodico e sul sito del prodotto. Le proposte delle Esa contengono regole su come dare queste informazioni per assicurare la trasparenza e la coerenza degli obiettivi, e ulteriori criteri di disclosure per i prodotti che utilizzano un benchmark di riferimento.
È possibile rispondere alla consultazione, disponibile sul sito delle tre Esa, utilizzando l’apposito form entro il primo settembre 2020.
