Protezione dei dati personali, si cambia. Al via la Privacy by design
A partire dal 25 maggio 2018 si applicherà il GDPR, un regolamento Ue che imporrà alle Sgr di rafforzare i presidi di cybersecurity e di protezione dei dati dei clienti
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Articolo pubblicato su FR MAGAZINE | Feb – Mar 2018 |
Big data, cioè le procedure e le tecnologie che consentono di trattare immense moli di dati con operazioni velocissime, rappresentano una grande opportunità per gli operatori di servizi finanziari, che hanno a disposizione una grande quantità di dati in grado di dare vita ad analisi predittive. Per Joseph V. Amato, presidente e chief investment officer di Neuberger Berman, questa risorsa potrebbe essere la nuova frontiera della ricerca per gli investimenti. “Esaminando il bilancio di una società quotata, possiamo scoprire molte cose su di essa – commenta Amato in una newsletter – E tali informazioni possono essere drasticamente potenziate utilizzando il residuo digitale lasciato da quella società, dai suoi partner, dai suoi clienti e dai media.
Raccolte correttamente, monitorate e analizzate, queste possono mettere a nudo andamenti invisibili a livello macroeconomico, settoriale e societario, e aiutare a individuare le tendenze dei fondamentali nel medio e lungo termine, consentendoci di prendere decisioni di investimento migliori”.
Con prospettive del genere, è lecito chiedersi se il Gdpr, il regolamento Ue sulla protezione dei dati, possa influire sulle potenzialità dei big data nell’industria finanziaria. In effetti, “il Gdpr pone delle questioni in materia di privacy e protezione dei dati personali anche in relazione ai big data – osserva Laura Liguori, partner dello studio Portolano Cavallo ed esperta di privacy – In particolare, è previsto il concetto di responsabilizzazione del titolare del trattamento, che consiste non solo nella conformità alla normativa, ma anche nella capacità di dimostrare di avere preso in considerazione il regolamento, con particolare importanza attribuita alle procedure interne.
Inoltre, il Gdpr introduce i concetti di privacy by design e by default, vale a dire che quando si sta pianificando un trattamento di dati occorre incardinare i principi della privacy fin dal momento della progettazione e della programmazione, mettendo in atto misure idonee a garantirne il rispetto, nonché fare in modo che solo i dati strettamente necessari siano effettivamente oggetto di trattaPrivacy I mento”. Privacy by design, puntualizza l’esperta di Portolano Cavallo, significa anche che le misure di sicurezza vanno applicate in chiave di protezione della privacy, cioè delle libertà dell’individuo, “per esempio creando un filtro tra il soggetto cui si riferisce il dato e il trattamento del dato (attraverso la pseudonimizzazione, ndr), con la separazione logica dei dati identificativi da quelli di dettaglio su cui vengono svolte le analisi, in modo che la possibilità di ricondurre l’analisi fatta sui big data all’individuo sia più difficile”.
In sintesi, secondo Liguori “il Gdpr offre una serie di protezioni nei confronti dell’individuo cui si riferiscono i dati, ma non preclude l’utilizzo delle potenzialità offerte dai big data”. Al contrario, la normativa può essere un’opportunità per le aziende per indagare gli obiettivi di business e le modalità per raggiungerli, a favore di un approccio più mirato ed efficace.