Zitiello (Zitiello Associati): “Contratti finanziari monofirma, la sentenza della Cassazione ridurrà drasticamente i contenziosi”
24 gennaio 2018
di Eugenio Montesano
3 min
Il contratto finanziario richiede la sola sottoscrizione del cliente ai fini della sua validità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, restringendo la possibilità per il cliente di adire per nullità. Intervista all’avvocato Luca Zitiello dello studio Zitiello Associati di Milano.
Buone notizie per gli intermediari finanziari sul fronte dei contenziosi con i clienti. Dopo anni di conflitto e dibattito nei tribunali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fanno chiarezza sulla forma del contratto-quadro sui servizi di investimento e sui suoi requisiti di validità. La suprema Corte, nella sua composizione unitaria, ha sposato con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 l’interpretazione funzionale dell’art. 23 del TUF riconoscendo che per la validità del contratto è sufficiente la produzione in giudizio della copia del contratto sottoscritta unicamente dal cliente.
Luca Zitiello, managing partner dello studio Zitiello Associati di Milano
Si tratta di una decisione estremamente rilevante, come spiega l’avvocato Luca Zitiello, managing partner dello studio Zitiello Associati di Milano e presidente delle commissioni tecniche Tax & legal e Wealth advisory di AIPB – Associazione italiana private banking. Lo è in quanto chiude la strada a un elevato numero di azioni dei risparmiatori che, per contestare singole operazioni, sollevavano la questione della nullità dell’accordo-quadro nel caso in cui la banca non fosse stata in grado di produrre il documento originale firmato, oltre che dal cliente, dalla banca stessa.
La decisione, spiega Zitiello, è condivisibile in quanto coerente con il principio di nullità relativa previsto dalla legge speciale e dall’indirizzo normativo comunitario di MiFID I e II. Ma facciamo un passo indietro.
Che origini ha la controversia sulla forma del contratto-quadro sui servizi di investimento, e di cosa si tratta esattamente?
Della forma del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento si discute dal 1991 quando su emanata in Italia la prima disciplina organica sui mercati finanziari con la l. n. 1/1991 in cui si prevedeva l’obbligo di forma scritta del contratto tra intermediari abilitati e clienti, ma nulla si diceva su quale fossero le conseguenze in caso di mancato rispetto di quella prescrizione di legge. La dottrina e la giurisprudenza si divisero, già allora, sulle possibili soluzioni: una parte sosteneva la nullità assoluta del contratto conferendo la legittimazione attiva a chiunque ne avesse interesse, altri propendevano per la nullità c.d. relativa attribuendo la possibilità di azione in giudizio esclusivamente al cliente, altri ancora propendevano per considerare la mancata consegna al cliente della copia firmata del contratto da parte della banca come una violazione di regole di comportamento così che, restando valido il contratto, la conseguenza era il risarcimento del danno.
Ci sono stati tentativi di chiarimento del quadro normativo precedenti alla sentenza della Cassazione?
Il decreto Eurosim nel 1996, in recepimento della prima direttiva comunitaria sui servizi di investimento, cominciò a fare chiarezza qualificando la nullità come relativa restringendo al cliente la possibilità di poter esperire l’azione di nullità. Da allora, nonostante le successive riforme, come il TUF e la Mifid, si è continuato a discutere su quali fossero gli effetti della mancata consegna al cliente da parte della banca della copia firmata del contratto e se questo comportasse nullità per mancato rispetto dei principi formalistici di perfezionamento della scrittura privata così come previsti dal codice civile.
In che modo questa controversia interessa l’attività degli intermediari finanziari?
Da anni i risparmiatori hanno fatto causa alle banche e, per ottenere ristoro per gli investimenti in contestazione, i loro legali hanno attaccato sia le singole operazioni, sia contestato la regolare conclusione del contratto-quadro per difetto di forma, sostenendo che, dalla mancata sottoscrizione dello stesso da parte della banca, derivasse la nullità per difetto di forma e con essa l’obbligo di restituzione delle somme investite nelle operazioni oggetto di causa.
Cosa stabilisce la sentenza della Cassazione, e in che modo è rilevante per l’attività degli intermediari?
L’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sua funzione nomofilattica (volta a garantire l’osservanza della legge e la sua interpretazione uniforme, ndr), mette un punto fermo sul requisito di forma scritta del contratto quadro sui servizi di investimento e, aderendo all’interpretazione funzionale dell’art. 23 del TUF, ha riconosciuto che per la validità del contratto è sufficiente la sola sottoscrizione del contratto da parte dell’investitore, considerato che l’accettazione del contratto da parte della banca può ricavarsi da comportamenti concludenti, come l’esecuzione del servizio.
Che effetti avrà in prospettiva sui contenziosi fra risparmiatori e intermediari?
Gli effetti sul contenzioso saranno molto importanti. È ragionevole pensare che nei giudizi attualmente pendenti i giudici di primo grado, quelli di appello e le sezioni della Cassazione aderiscano a questo indirizzo riconoscendo la validità dei contratti-quadro aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento e respingendo gli addebiti dei risparmiatori.
Notevoli anche le ripercussioni sul contenzioso futuro. I risparmiatori ed i loro legali dovranno fare a meno di un’arma micidiale come quella della nullità, che colpisce alla base e crea obblighi restitutori, e dovranno attaccare analiticamente le singole operazioni sulla base del mancato rispetto delle regole di condotta chiedendo il risarcimento del danno, previa dimostrazione dello stesso, peraltro con il rito ordinario e non con quello sommario più veloce.
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