Paese che vai consulenza che trovi
Il parere di Esma sugli inducement accende il dibattito sulla consulenza «made in Italy»
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Articolo pubblicato su FR MAGAZINE | Giugno – Luglio 2020 |
La disciplina attuale della MiFID II distingue tre categorie di clienti: clienti retail; clienti professionali e controparti qualificate.
I clienti retail sono definiti “in negativo”, come tutti coloro che non sono né clienti professionali né controparti qualificate. Agli stessi si applica il livello massimo di protezione previsto dall’ordinamento. Nel rispetto della procedura e delle condizioni previste dalla MiFID 2, i clienti retail possono esercitare il diritto di “opt-out” ed essere trattati come investitori professionali.
In tal caso, a differenza dei clienti professionali di diritto, la cui qualificazione discende dal possesso di requisiti oggettivi, per i clienti professionali su richiesta spetta all’intermediario valutarne la fondatezza.
Nella consultazione sulla revisione della MiFID II dello scorso 17 febbraio, la Commissione europea ha chiesto al mercato se, al fine di incoraggiare la partecipazione al mercato dei capitali di soggetti benestanti o competenti, sia necessaria la creazione di un’ulteriore categoria di clienti (investitori “semi-professionali”). La risposta chiede di valutare se sia sufficiente intervenire sulle categorie esistenti di cliente professionale (di diritto e su richiesta) oppure sia necessario identificare un’ulteriore categoria di soggetti.
Al fine di assicurare la massima flessibilità del sistema occorrerebbe in realtà agire su entrambi i piani. Da un lato, vi è l’esigenza di ridefinire la categoria esistente dei clienti professionali sia di diritto sia su richiesta, ampliando i requisiti oggettivi di qualificazione dei primi e, per i secondi, i requisiti di valutazione da parte degli intermediari.
Al tempo stesso, dovrebbe considerarsi l’introduzione di una nuova categoria di clienti semi-professionali, sottratta a una valutazione preventiva dell’intermediario e volta unicamente a consentire l’accesso a prodotti finanziari riservati agli investitori professionali (similmente a quanto fatto dal legislatore europeo per i fondi Euveca, Eusef ed Eltif e, a livello nazionale, per i FIA riservati).
Clienti professionali, servono correttivi
In particolare, la categoria dei clienti professionali di diritto dovrebbe essere ampliata al fine di includere le casse di previdenza, avendo queste caratteristiche analoghe a quelle dei fondi pensione, nonché le persone fisiche con determinati requisiti di capacità di investimento (similmente a quanto previsto per le persone giuridiche).
Con riferimento ai clienti professionali su richiesta occorrerebbe semplificare i requisiti oggetto di valutazione da parte degli intermediari, che nella prassi si sono dimostrati eccessivamente restrittivi. Il primo criterio (“Il cliente ha effettuato transazioni di dimensioni significative, sul mercato rilevante, con una frequenza media di dieci al trimestre rispetto ai quattro trimestri precedenti”) risulta infatti difficile da soddisfare nel caso di operazioni in attività illiquide.
Ugualmente restrittivi appaiono sia il secondo criterio (“il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500mila euro”), la cui definizione di portafoglio finanziario non include i prodotti finanziari assicurativi, solitamente presenti nel portafoglio dei clienti, sia il terzo criterio (“il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti”), tenuto conto che esistono molti clienti che, pur non operando nel «settore finanziario», dispongono indubbiamente di competenze professionali equivalenti (ad esempio in ragione del titolo di studio posseduto).
Verso un’altra categoria?
Al tempo stesso, dovrebbe considerarsi l’introduzione di una nuova categoria di clienti semi-professionali, sottratta a una valutazione preventiva dell’intermediario e volta unicamente a consentire l’accesso a prodotti finanziari riservati agli investitori professionali (similmente a quanto fatto dal legislatore europeo per i fondi Euveca, Eusef ed Eltif e, a livello nazionale, per i FIA riservati).
L’introduzione nella direttiva MiFID II di una definizione “armonizzata” di investitore semiprofessionale consentirebbe infatti di superare le diverse definizioni contenute in molteplici contesti normativi, seppur ispirate alla medesima finalità di fondo.
Si tratterebbe, in sostanza, di una categoria di investitori che, pur non essendo qualificabili (o non avendo acconsentito espressamente a essere qualificati) come professionali, sono titolari di un rilevante patrimonio finanziario e, proprio per questo, si prestano ad essere supportati nelle proprie decisioni di investimento da un investitore qualificato: il che giustificherebbe anche la scelta di classificarli come “professionali” ai fini della sottoscrizione di prodotti riservati.
Nei rapporti con tale nuova categoria dovrebbero applicarsi tutte le regole di condotta previste per i clienti al dettaglio, a eccezione solo di quelle derogate ai fini dell’accesso. In questa prospettiva la categoria dei clienti semi-professionali potrebbe essere individuata in coloro che siano disponibili a investire, nell’ambito della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, un importo non inferiore a 100mila euro purché tale importo non superi, al momento dell’investimento, una determinata percentuale (10-20%) del portafoglio finanziario complessivo (comprensivo non solo di strumenti finanziari, ma anche di prodotti d’investimento assicurativi e depositi bancari).
Qualora non dovesse considerarsi l’ipotesi di introdurre la categoria di cliente semiprofessionale appena illustrata, Assogestioni ritiene comunque necessario agevolare la possibilità di accesso alla categoria dei clienti professionali, anche mediante l’introduzione di ulteriori criteri che consentano all’intermediario di valutare l’idoneità del cliente retail ad essere qualificato come professionale (su richiesta).