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Articolo pubblicato su FR MAGAZINE | Ott-Nov 2017 |
La default option, uno dei nodi da sciogliere nella proposta di Regolamento della Commissione europea
Con la pubblicazione della proposta di Regolamento il 29 giugno scorso da parte della Commissione europea, è stato ufficialmente dato l’avvio al processo di creazione del prodotto pensionistico individuale paneuropeo, il PEPP.
Il testo della proposta di Regolamento delinea i contorni di questo prodotto, che si pone come novità assoluta nel panorama della previdenza integrativa, in quanto primo prodotto pensionistico di terzo pilastro disciplinato quasi esclusivamente a livello europeo.
Il testo presentato dalla Commissione è ora al vaglio del Consiglio e dovrà essere analizzato e discusso anche dal Parlamento europeo. Il processo di definizione di quello che costituirà il testo finale del Regolamento è ancora lungo, e mentre su alcuni aspetti sembra esserci accordo tra le istituzioni e gli operatori del mercato, talune previsioni della proposta di Regolamento meritano, invece, ulteriori ragionamenti e approfondimenti.
In ambito europeo, infatti, il dibattito è incentrato su alcuni punti cardine della proposta che, se non ripensati e adeguatamente modificati, potrebbero compromettere il successo dell’iniziativa della Commissione.
Prima di analizzare tali aspetti, vale comunque la pena ricordare come il progetto per la creazione del PEPP sia nato con il duplice intento di migliorare e completare l’offerta previdenziale in Europa, da un lato e, dall’altro lato, di creare uno strumento capace di canalizzare maggiori risorse verso gli investimenti a lungo termine, migliorando la liquidità e l’efficienza dei mercati dei capitali.
A tale proposito è ulteriormente opportuno evidenziare come la capacità dei PEPP di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Commissione dipenderà fortemente dalla disponibilità degli operatori ad offrire questa tipologia di prodotto, nonché dall’attenzione che quest’ultimo riceverà da parte dei risparmiatori, storicamente fortemente dipendente dal beneficio fiscale associato all’investimento.
La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea, se da un lato può considerarsi idonea a creare un’efficace alternativa di investimento per il risparmio previdenziale e, in particolar modo, a semplificare la creazione di una “pensione di scorta” per i cosiddetti mobile workers europei, dall’altro lato presenta talune criticità che dovranno essere oggetto di attenta valutazione.
Uno dei temi su cui si è incentrato il dibattito negli ultimi mesi riguarda la definizione dell’opzione di investimento di default. I PEPP, infatti, dovrebbero caratterizzarsi per la presenza di un’opzione di investimento che si contraddistingua per un elevato livello di sicurezza e che possa rispondere alle esigenze degli investitori con una più bassa propensione al rischio.
Nonostante ci sia ampio consenso in merito alla necessità di prevedere tale opzione di investimento, alcune perplessità sono state manifestate dalle Associazioni rappresentative degli operatori del mercato in merito alla sua concreta strutturazione.
La formulazione letterale della norma, infatti, lascia spazio a dubbi interpretativi non chiarendo quale tipo di gestione debba caratterizzare la linea di investimento di default e, quindi, se la stessa debba prevedere una garanzia di restituzione del capitale, tipicamente assicurativa, ovvero se anche altre tecniche di gestione quale, ad esempio, una gestione di tipo life-cycle, possano considerarsi idonee a rispettare i parametri definiti dalla Commissione.
Tale aspetto assume particolare rilevanza se si pensa al fatto che una delle caratteristiche principali del PEPP è quella di poter essere offerto da un’ampia gamma di operatori: gli operatori del risparmio gestito, le banche e le imprese di assicurazione rappresentano gli intermediari finanziari primariamente deputati ad offrire questa tipologia di prodotto.
Va da sé che, qualora, invece, dovesse prevalere un’interpretazione restrittiva, qualche ostacolo potrebbe frapporsi al raggiungimento di uno degli obiettivi principali del PEPP, e cioè l’ampliamento dell’offerta, l’aumento della concorrenzialità e, in ultima analisi, il miglioramento dell’efficienza del mercato previdenziale europeo.
Altre questioni parimenti degne di rilievo ed attenzione nell’ambito dei lavori e del negoziato europeo per la definizione del prodotto attengono a: 1) la portabilità, intesa come obbligo da parte del provider del PEPP di garantire la prosecuzione dell’investimento attraverso l’apertura di un nuovo compartimento nel diverso Stato membro nel quale l’aderente intenda trasferire il proprio domicilio; 2) le regole di distribuzione per le quali, si auspica, si arrivi ad una definizione che consenta il raggiungimento di un level playing field tra i diversi provider.
