Pensioni, dai PEPP 2mila miliardi di raccolta in 10 anni
L’Europa si sta muovendo verso un mercato unico, con prodotti standardizzati, innovativi e un regime fiscale agevolato
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L’arrivo dei primi fondi pensione per cittadini europei è sempre più una realtà. Questi prodotti porteranno diversi benefici a coloro che li sottoscriveranno. Tra i vantaggi vale la pena di citare il regime fiscale agevolato, la portabilità, la possibilità di cambiare provider, un elevato livello di protezione degli investitori e l’opportunità di sottoscrivere un prodotto in tutti i paesi dell’unione europea.
L’OBIETTIVO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea si propone di favorire la nascita di un nuovo strumento che, affiancandosi a quelli già esistenti a livello nazionale, possa completare l’offerta di prodotti pensionistici sul territorio dell’Unione europea e, allo stesso tempo, favorire l’investimento di lungo termine nell’economia reale.
A tal fine, il 29 giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento relativa all’introduzione di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo, il PEPP (Pan-European Personal Pension product), unitamente ad una raccomandazione sul regime fiscale applicabile sui prodotti pensionistici individuali, inclusi i PEPP. La proposta di regolamento e la raccomandazione sul regime fiscale fanno parte del cosiddetto “pacchetto PEPP”, recentemente analizzato da Assogestioni nella circolare n. 107/17/C.
“L’integrazione dei mercati europei dei prodotti pensionistici di terzo pilastro rappresenta uno dei principali obiettivi del più ampio progetto della Commissione per la creazione di un mercato unico dei capitali a livello europeo (Capital Markets Union) – afferma Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – Il mercato europeo dei prodotti pensionistici individuali, infatti, risulta ancora eccessivamente frammentato, non consente lo sfruttamento di economie di scala, né l’attivazione di un sano meccanismo di concorrenza tra gli operatori dei diversi Paesi, ponendo quindi un freno all’innovazione”.
“L’iniziativa della Commissione europea incontra certamente tutto il nostro favore” – prosegue Galli – “l’introduzione dei PEPP, se correttamente strutturati, costituirà un’importante opportunità sia per i risparmiatori sia per gli operatori. L’aspetto fiscale sarà certamente cruciale nel garantire il successo dell’iniziativa e, per questo, ci auguriamo la massima collaborazione da parte delle istituzioni dei diversi Stati membri”.
LE CARATTERISTICHE DI FONDI PENSIONE PANEUROPEI
I PEPP sono prodotti semplici, con caratteristiche standard e muniti di un passaporto europeo grazie al quale, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e le pensioni (EIOPA), potranno essere liberamente commercializzati in tutti i Paesi dell’Unione europea.
Al tempo stesso, anche al fine di agevolare il risparmio previdenziale dei cosiddetti mobile workers, al PEPP è associato un servizio di portabilità che consente all’aderente di continuare a contribuire nel medesimo prodotto anche qualora sposti il proprio domicilio, o la propria residenza, presso un diverso Paese dell’Unione. Attraverso l’istituzione di diversi compartimenti all’interno del medesimo prodotto sarà, pertanto, possibile beneficiare del risparmio fiscale garantito in ciascun Paese, alimentando una o diverse posizioni previdenziali, senza per ciò perdere i vantaggi derivanti dalla contribuzione continuativa all’interno del medesimo prodotto.
I BENEFICI FISCALI
Riconoscendo la crucialità del ruolo svolto dal trattamento fiscale nel determinare il successo di prodotti di investimento del risparmio previdenziale, con la raccomandazione sul regime fiscale la Commissione europea esorta gli Stati membri a riconoscere ai PEPP il medesimo beneficio fiscale riconosciuto ai prodotti pensionistici individuali nazionali (PPP), anche nelle ipotesi in cui le caratteristiche del prodotto non rispettino tutti i criteri nazionali richiesti dallo Stato membro per poter applicare il beneficio fiscale ai PPP.
Quanto alla struttura del PEPP, nella proposta di regolamento questo viene delineato come un prodotto pensionistico ad adesione volontaria, con caratteristiche standard, che può essere offerto da una molteplicità di provider quali imprese di assicurazione, banche, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento e asset manager.
TUTELA DEGLI ADERENTI, RIDUZIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA
Ciascun PEPP dovrebbe prevedere un’opzione di investimento di default, alla quale potranno affiancarsi una o più opzioni di investimento alternative (non più di cinque), tutte caratterizzate dall’utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio che assicurino adeguata protezione all’aderente. A maggior tutela degli aderenti, l’opzione di investimento di default dovrebbe essere caratterizzata da un meccanismo di protezione del capitale, sulla base di una tecnica di mitigazione del rischio, che assicuri quanto meno il recupero del capitale investito.
La proposta di Regolamento disciplina, dettagliatamente, anche gli standard di distribuzione, gli obblighi in tema di trasparenza e di informativa da fornire ai risparmiatori prima dell’adesione, durante la fase di accumulo, nonché nella fase che precede l’erogazione delle prestazioni, i principi generali applicabili all’investimento delle risorse, nonché la possibilità, per l’aderente al PEPP, di trasferire la propria posizione presso il PEPP istituito da un altro provider.
In aggiunta a quanto stabilito dalla proposta di Regolamento, gli Stati membri potranno definire regole ulteriori relativamente, ad esempio, ai limiti di età per l’adesione, alla permanenza minima nel PEPP, all’ammontare minimo e massimo delle contribuzioni, nonché alle condizioni per il ricevimento di prestazioni prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Per quanto riguarda la fase di erogazione delle prestazioni, la proposta di Regolamento lascia ampia libertà al soggetto istitutore. Quest’ultimo potrà decidere se consentire che l’erogazione delle prestazioni avvenga sotto forma di rendita, capitale, prelievi successivi, ovvero una combinazione delle precedenti. L’aderente dovrà scegliere una modalità di erogazione, tra quelle disponibili, al momento dell’adesione al PEPP per poi modificare la propria scelta una volta decorsi cinque anni di adesione al prodotto.
La proposta della Commissione, che è completata dalle disposizioni in materia di vigilanza, impianto sanzionatorio e disposizioni finali, sarà oggetto, nel prossimi mesi, di analisi e discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
