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Slitta il termine per il versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap. Tutte le novità
Una serie di sospensioni e proroghe che dovrebbero offrire una boccata di ossigeno ai consulenti finanziari alle prese con la crisi pandemica. È quanto previsto dal decreto Ristori quater, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che, come riassume Anasf, contiene quattro importanti misure per la categoria.
La prima riguarda la proroga al 10 dicembre 2020 del termine sia per il versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap sia per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap in scadenza il 30 novembre scorso. Un rinvio, questo, che segue quello del precedente provvedimento, il cosiddetto “decreto Agosto”, che aveva previsto per i consulenti con una diminuzione del fatturato del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019, la proroga della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap al 30 aprile 2021.
Per i consulenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono poi sospesi i termini che scadono a dicembre di quest’anno relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il prossimo 16 marzo.
La terza misura per i consulenti finanziari proroga al primo marzo del prossimo anno il termine per effettuare i pagamenti relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle.
Infine, relativamente alle rateizzazioni delle cartelle di pagamento la decadenza dal beneficio è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, non più 5 come in precedenza. Inoltre viene previsto che in caso di richiesta di rateizzazione fino alla data di eventuale rigetto dell’istanza non possono essere iscritte ipoteche né fermi amministrativi e non possono essere iniziate procedure esecutive.
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