Finale d’anno intenso per la regolamentazione finanziaria, con le istituzioni e le authority impegnate a lavorare sui dossier più rilevanti prima che si chiuda il 2023. Lo sprint si è concentrato soprattutto (ma non solo) sulla finanza sostenibile: mercoledì 20 dicembre il Consiglio dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul suo mandato negoziale su una proposta di regolamento sui rating Esg, menre giovedì 21 la Commissione europea ha pubblicato un documento interpretativo sulla Tassonomia dopo aver preso in considerazione oltre 300 quesiti inviati dagli stakeholder. Nei giorni precedenti, le Esa (Efsa, Esma ed Eiopa) hanno pubblicato il loro report finale sulla bozza degli standard tecnici di revisione dei contenuti delle disclosure della Sfdr. Mentre l’Efsa ha pubblicato uno statement sulle linee guida relative ai nomi dei fondi e Consiglio e Parlamento Ue hanno raggiunto un accordo sulla Csddd, la direttiva sulla due diligence aziendale di sostenibilità.
Avanti tutta sui rating Esg
La proposta di regolamento sui rating Esg è stata presentata dalla Commissione lo scorso luglio, con una serie di regole che prevedono, tra le altre cose, l’autorizzazione dei fornitori terzi di rating e la vigilanza sugli stessi da parte dell’Esma, la separazione delle attività per prevenire conflitti di interesse, e obblighi minimi di trasparenza nei confronti del pubblico per le metodologie e gli obiettivi dei rating, nonché la trasparenza sulle commissioni addebitate.
I rating Esg forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di una società o di uno strumento finanziario, valutandone l’esposizione ai rischi per la sostenibilità e l’impatto sulla società e sull’ambiente, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.Le nuove norme del regolamento sui cui si lavora a Bruxelles sono volte a rafforzare l’affidabilità e la comparabilità dei rating Esg e a prevenire potenziali conflitti di interesse dei fornitori di rating. In base alle norme proposte, i fornitori di rating di sostenibilità che vogliono operare nell’Ue dovranno essere autorizzati dall’Esma, essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare gli obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione; inoltre, dovranno rispettare alcune misure specifiche finalizzate a prevenire e gestire i conflitti di interesse.Nel suo mandato negoziale il Consiglio ha chiarito le circostanze in cui i rating Esg rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esenzioni applicabili. Inoltre, in linea con la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, ha chiarito che i rating ESG comprendono i diritti ambientali, sociali e umani o i fattori di governance.Il Consiglio ha inoltre introdotto un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo di tre anni per i piccoli fornitori di rating Esg esistenti e per i nuovi entranti sul mercato che sono fornitori di piccole dimensioni. I piccoli fornitori che optano per il regime semplificato non dovranno pagare contributi per le attività di vigilanza dell’Esma ma dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e di governance, nonché obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. Al momento dell’uscita dal regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating Esg dovranno rispettare tutte le disposizioni del regolamento, comprese le prescrizioni in materia di governance e di contributi per le attività di vigilanza.Il Parlamento europeo ha approvato il suo mandato negoziale nella sessione plenaria che si è tenuta tra l’11 e il 14 dicembre 2023. L’accordo sul mandato del Consiglio apre la strada a negoziati interistituzionali che dovrebbero iniziare a gennaio.
Sfdr, si cambia
Mentre si stava chiudendo la consultazione per la revisione del regolamento Sfdr (che è stata aperta dal 14 settembre al 22 dicembre) le Esa hanno pubblicato una nuova bozza degli standard tecnici per il regolamento delegato di complemento alla normativa. Le Esa hanno proposto di aggiungere nuovi indicatori sociali e di semplificare il quadro di riferimento per la disclosure dei principali impatti negativi (Pai) delle decisioni di investimento sull’ambiente e sulla società.
Le autorità di vigilanza suggeriscono anche nuove informazioni sui prodotti in merito agli obiettivi di “riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”. Inoltre, hanno proposto ulteriori revisioni tecniche al regolamento delegato Sfdr. In particolare, il miglioramento delle informazioni su come gli investimenti sostenibili “non arrecano danni significativi” (Dnsh) all’ambiente e alla società; la semplificazione dei modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari; e altri adeguamenti tecnici riguardanti, tra l’altro, il trattamento dei derivati, il calcolo degli investimenti sostenibili e le disposizioni per i prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti.
La Commissione europea studierà la bozza di Rts e deciderà se approvarla entro tre mesi. Va sottolineato che questi standard tecnici rivisti verrebbero applicati indipendentemente dalla valutazione globale della Sfdr e prima che vengano introdotte le modifiche legate a tale valutazione.
Csddd, il pezzo mancante nel quadro sulla finanza sostenibile
Un ulteriore tassello di va ad aggiungere al quadro sulla finanza sostenibile con la direttiva Csddd, che disciplina la due diligence di sostenibilità sulle imprese. La direttiva definirà gli obblighi delle grandi società relativamente agli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull’ambiente delle loro attività, quelle delle loro controllate e quelle svolte dai loro partner commerciali nell’intera catena del valore (dai fornitori ai distributori).
La Csddd definisce anche norme in materia di sanzioni e responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi, e impone alle società di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
L’accordo provvisorio raggiunto dai due colegislatori definisce l’ambito di applicazione della direttiva, chiarisce le responsabilità delle imprese inadempienti, definisce meglio le varie sanzioni e completa l’elenco dei diritti e dei divieti che le imprese dovrebbero rispettare. In base all’intesa, l’ambito di applicazione della direttiva comprenderà le società di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di euro. Tre anni dopo l’entrata in vigore, la direttiva si applicherà anche alle società di Paesi terzi con un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro generato nell’Ue. La Commissione dovrà pubblicare un elenco di imprese di Paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
È importante notare che, secondo l’accordo, i servizi finanziari saranno temporaneamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, ma è prevista una clausola di revisione per un’eventuale inclusione futura del settore finanziario.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’accordo rafforza l’accesso degli stakeholder agli strumenti per ottenere giustizia. Stabilisce un periodo di cinque anni entro cui i soggetti interessati dagli impatti negativi (compresi sindacati e organizzazioni della società civile) possono intentare un’azione. Il testo limita inoltre la divulgazione delle prove, i provvedimenti inibitori e il costo dei procedimenti per chi ha intentato l’azione.
Per le società che non pagano le ammende irrogate in caso di violazione della direttiva, l’accordo provvisorio prevede vari provvedimenti inibitori e tiene conto del fatturato della società ai fini dell’imposizione di sanzioni pecuniarie. L’accordo prevede anche l’obbligo di coinvolgimento attivo per le società, ivi compresi un dialogo e una consultazione con i pertinenti portatori di interessi, quale misura del processo di due diligence. L’accordo provvisorio raggiunto tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo dovrà ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.