Risparmio, solo un italiano su quattro investe: ecco cosa cerca
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La tabella di marcia sull’Unione Bancaria va avanti con l’accordo sulle catene partecipative (daisy chain), che introduce adeguamenti mirati per contribuire a migliorare la possibilità di risoluzione degli istituti bancari.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato un mandato per avviare i negoziati con il Parlamento europeo riguardo alla proposta, contenuta nel pacchetto legislativo avanzato dalla Commissione e noto come riforma del quadro per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi (Cmdi). Il pacchetto, presentato dalla Commissione ad aprile, introduce modifiche mirate alla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (la cosiddetta Brrd) e al regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (Srmr).
La proposta punta ad affrontare specifiche questioni relative al trattamento Mrel interno per i gruppi di risoluzione bancaria. Il Mrel, (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) è a sua volta un requisito introdotto dalla direttiva Brrd il cui obiettivo è assicurare il buon funzionamento del meccanismo del bail-in, aumentando la capacità di assorbimento delle perdite della banca. In pratica, la Brrd impone alle banche e agli altri istituti di credito dell’Ue di soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per consentire di applicare lo strumento del bail-in nel modo più efficace possibile. La mancata conformità a tale requisito può in effetti compromettere la capacità di assorbire perdite e di ricapitalizzare gli enti, incidendo così sull’efficacia complessiva della risoluzione.
Se un’entità, all’interno di un gruppo bancario, emette uno strumento ammissibile per il Mrel che viene sottoscritto direttamente o indirettamente dalla sua società madre, lo strumento viene definito “Mrel interno”. L’entità deve dedurre dagli stessi fondi propri gli strumenti ammissibili per il Mrel interno che detiene, garantendo così l’integrità e l’assorbimento delle perdite degli strumenti soggetti al requisito.
La Commissione europea ha riscontrato che l’applicazione dell’obbligo di deduzione relativo al Mrel interno potrebbe avere un impatto negativo sproporzionato su alcune strutture di gruppi bancari, specialmente quelli che operano sotto una società di partecipazioni. La proposta concernente le catene partecipative punta quindi a dare alle autorità di risoluzione il potere di stabilire il Mrel interno su base consolidata, almeno in determinate condizioni. Se l’autorità di risoluzione consente a un gruppo bancario di adottare tale trattamento consolidato, le entità subordinate non saranno tenute a dedurre gli strumenti ammissibili per il Mrel interno da loro detenuti, evitando così l’effetto negativo individuato dalla Commissione.
Inoltre, la proposta introduce un trattamento specifico del Mrel per le “entità soggette a liquidazione”, cioè le entità all’interno di un gruppo bancario destinate alla liquidazione secondo le normative sull’insolvenza e quindi escluse dall’azione di risoluzione.
Di norma, infatti, le entità soggette a liquidazione non saranno obbligate a rispettare un requisito qualificato come il Mrel che superi i rispettivi requisiti di fondi propri, a meno che l’autorità di risoluzione non decida diversamente, valutando caso per caso, per motivi legati alla tutela della stabilità finanziaria.
Le principali modifiche concordate nel Consiglio chiariscono la definizione e l’ambito di applicazione delle entità soggette a liquidazione e forniscono ulteriori dettagli sulle condizioni per l’applicazione del trattamento consolidato del Mrel interno. .
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