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Pubblicato lo schema di decreto di recepimento: principali scelte legislative e profili di rilievo
A metà dicembre 2025 è stato pubblicato lo schema di decreto legislativo di modifica del TUF per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/927, soggetto all’esame delle Commissioni parlamentari competenti e, successivamente, all’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo schema di decreto recepisce le disposizioni della Direttiva, con l’eccezione delle norme sugli obblighi di reporting verso le autorità di vigilanza, il cui recepimento è subordinato all’adozione delle relative norme tecniche da parte di ESMA. Le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal 16 aprile 2026. Banca d’Italia e Consob dovranno adottare le misure attuative di propria competenza entro il 16 ottobre 2026.
Nuovi servizi e attività esercitabili e normativa di secondo livello
Lo schema di decreto interviene sul tema dei servizi di investimento esercitabili dalle società di gestione prevedendo che il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini (RTO) potrà essere svolto professionalmente nei confronti del pubblico dalle SGR anche qualora non siano autorizzate a gestire fondi d’investimento alternativi (FIA). Rispetto al quadro attuale, quindi, il servizio di RTO potrà essere esercitato anche da SGR che gestiscano esclusivamente OICVM. Tale apertura riguarderà anche le società di gestione stabilite in altri Paesi UE che siano autorizzate a svolgere il servizio di RTO nel proprio Stato membro di origine. Viene inoltre arricchito l’elenco complessivo dei servizi esercitabili dalle SGR (art. 33, comma 2, del TUF) mediante l’inserimento delle nuove attività previste dalla Direttiva. In particolare, tutte le SGR (sia gestori di OICVM sia gestori di FIA) potranno svolgere l’attività di amministrazione di indici di riferimento (benchmark) fatta eccezione per quelli utilizzati dagli OICR gestiti. Soltanto le SGR che gestiscono FIA potranno svolgere: le attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti, il servizio di gestione di crediti in sofferenza, le attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, lo svolgimento – sempre con riferimento ai FIA gestiti – di servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione. Appare interessante la previsione “finale” secondo cui le SGR potranno prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta in relazione a un OICR gestito o in relazione a servizi forniti, a condizione che potenziali conflitti di interesse siano gestiti in modo adeguato. Si tratta di una norma che dovrebbe consentire a tutte le SGR (sia GEFIA sia gestori di OICVM) di svolgere, a favore di terze parti, le stesse attività (ad es. servizi alle imprese come le risorse umane e le tecnologie ICT, i servizi informatici per la gestione del portafoglio e la gestione del rischio) che già svolgono in relazione ai fondi in gestione o in relazione ai servizi prestati, con l’elemento di attenzione rappresentato dall’adeguata gestione dei conflitti di interesse che, anche solo potenzialmente, potrebbe derivare da tale nuova operatività. Lo schema di decreto si caratterizza poi per il conferimento a Banca d’Italia e a Consob di alcuni mandati normativi volti all’adozione di norme su alcuni argomenti disciplinati dalla Direttiva. In particolare, viene attribuito alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il compito di disciplinare “criteri”, “limiti” e “divieti” relativi all’attività di concessione di finanziamenti da parte dell’OICR sotto qualsiasi forma, nonché nuovi requisiti in materia di gestione della liquidità, inclusi gli strumenti di gestione della liquidità. Viene invece attribuito alla Consob, sentita la Banca d’Italia, il compito di sviluppare norme in materia di conflitti di interesse per l’ipotesi di gestione di OICR su iniziativa di un terzo (c.d. white label).
Delega di funzioni e commercializzazione di OICR
Lo schema di decreto prevede alcune precisazioni relative ai confini tra la delega di funzioni e la commercializzazione di quote/azioni di OICR. Vale ricordare come la direttiva di revisione operi, mediante il richiamo agli allegati ai testi normativi, una individuazione puntuale delle funzioni e dei servizi a cui si applicano le regole in materia di delega, in tal modo differenziandosi dalla formulazione precedente contenuta sia in AIFMD che in UCITS, ove si faceva riferimento in maniera più generica alla delega di funzioni da parte dei GEFIA o degli OICVM. Tenuto conto che il richiamo alle funzioni di cui all’allegato I della AIFMD o all’allegato II della UCITS avrebbe comportato l’applicazione delle norme sulla delega anche alle attività di “commercializzazione”, ove demandate a terzi, la Direttiva introduce una precisazione riguardante il perimetro della delega proprio in relazione a tale attività, con la quale riconosce l’esistenza di diverse forme di accordi di distribuzione. Per rispecchiare questa precisazione, lo schema di decreto chiarisce che la commercializzazione delle quote o azioni degli OICR gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle direttive UCITS e AIFMD quando le quote o azioni degli OICR sono commercializzati in conformità con le regole di recepimento delle Direttive MiFID e IDD, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore…

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