È ufficiale: lo standard sui green bond europei (EuGb) è in vigore e applicabile in tutti Paesi Ue. Il Regolamento sulle obbligazioni verdi Ue è infatti approdato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Lo scopo della normativa è promuovere ulteriormente questo strumento, armonizzarne le regole incrementando efficienza e trasparenza e renderlo un asset disponibile a livello globale.
Il nuovo meccanismo introdotto dal Regolamento comporterà che i green bond europei siano allineati a specifici obiettivi ambientali e aderiscano a standard ben definiti, per promuovere la trasparenza di un mercato già di suo molto promettente, di cui l’Europa è leader globale. Dal 2014 al 2022, infatti, la fetta di mercato dei green bond sul totale delle emissioni in Europa è passata dallo 0,6% all’8,9%, secondo la European Environmental Agency. A livello globale, nella prima metà del 2023 le emissioni verdi hanno raggiunto il record di 351 miliardi di dollari, secondo un’analisi dello studio legale d’affari Linklaters.
Inoltre, la normativa introduce un modello standardizzato per la disclosure per tutti i bond commercializzati come sostenibili dal punto di vista ambientale, comprese le obbligazioni sustainability-linked. Una misura orientata ad aiutare gli investitori a confrontare in maniera più semplice e chiara l’impatto ambientale e gli impegni associati con questo genere di emissioni.
La specifica etichetta “EuGb” sarà accessibile agli emittenti che dimostrano di volere finanziare progetti green in linea con la Tassonomia Ue. I proventi, cioè, dovranno essere integralmente utilizzati per finanziare tali attività. Per i settori non ancora inclusi e per alcune attività molto specifiche, vi sarà una sacca di flessibilità del 15%, che punta a permettere agli emittenti di avvalersi dell’etichetta EuGb da subito.
Alcuni emittenti che detengono una o più obbligazioni verdi europee nel loro passivo di bilancio potrebbero non essere in grado di individuare, per ciascun green bond europeo, le distinte attività nel loro stato patrimoniale a cui sono stati assegnati i proventi di tale obbligazione. In tal caso le imprese dovrebbero essere autorizzate a riportare nel loro stato patrimoniale l’allocazione dei proventi aggregati del loro portafoglio di EuGb a un portafoglio di attività ecosostenibili. E dimostrare nelle relazioni annuali che queste attività rispettano i criteri previsti dalla norma.
Gli emittenti che vogliono usare la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” devono pubblicare un prospetto che soddisfa diverse condizioni e include una sintesi del piano di investimenti elencando i progetti più significativi realizzati dall’emittente, misurati in percentuale del totale delle spese in conto capitale contemplate dal piano, e specificare il tipo, il settore, l’ubicazione e l’anno previsto di completamento di tali progetti.
Una volta che il bond è stato emesso, l’emittente dovrà pubblicare un report annuale, dimostrando in che modo i proventi sono allocati ad attività e progetti allineati con la Tassonomia. Una volta che i proventi sono stati allocati (e questo deve avvenire prima della scadenza del bond), l’emittente dovrà sottoporsi a una revisione post-emissione. Per alcuni emittenti (come le banche) questa revisione avviene annualmente. L’emittente dovrà inoltre pubblicare almeno un report sull’impatto ambientale del bond. Sebbene il Regolamento non copra anche l’universo dei social bond, ci saranno anche dei requisiti minimi di sostenibilità sociale da soddisfare.
Inoltre, il regolamento istituisce un dettagliato sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i verificatori esterni dei green bond europei, sotto l’egida dell’Esma.